mercoledì 12 marzo 2014

VIA LIBERA AI NUOVI PARAMETRI FORENSI

Compensi dimezzati per domande inammissibili.
Somma unica per l'incarico a più soci.
Incremento del 20% per ogni ulteriore imputato
nella stessa posizione processuale
Perché siano operativi, adesso, manca solo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il ministro della Giustizia ha infatti nella serata di ieri emanato il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione di avvocato, dando tempestiva attuazione alla nuova legge forense del 31 dicembre 2012. Le modifiche hanno riguardato essenzialmente l'armonizzazione al decreto ministeriale n. 140 del 2012, che riguarda i compensi di tutti gli altri professionisti. ''L'emanazione del regolamento - ha detto il ministro della Giustizia Andrea Orlando - è il frutto di un costruttivo confronto con il Consiglio Nazionale Forense che, in particolare, ha visto recepire da parte del ministero la richiesta di una piu' precisa quantificazione delle spese generali e la valorizzazione di ogni specifica attività dell'avvocato, sia sotto il profilo giudiziale che sotto quello della composizione stragiudiziale delle controversie. Come ho annunciato nei positivi incontri che si sono tenuti nei giorni scorsi è mia intenzione promuovere un Tavolo di lavoro che affronti in modo organico il tema dell'essenziale ruolo dell'avvocatura nel sistema giustizia. Al contempo - ha concluso il Guardasigilli - ribadisco l'intenzione di promuovere un serrato confronto tra tutti i soggetti della giurisdizione per quanto attiene la riforma del processo civile'. Il Cnf esprime grande soddisfazione per la firma del nuovo decreto ministeriale che aggiorna i parametri forensi, cioè i valori di riferimento per la liquidazione da parte del giudice dei compensi dei legali o per la loro determinazione in caso di disaccordo tra avvocato e cliente. La firma del Ministro della Giustizia, che ha dato seguito a quanto assicurato nell’incontro istituzionale con il Cnf lo scorso 5 marzo, conclude un iter iniziato a maggio 2013 che il CNF ha promosso e seguito passo per passo in una interlocuzione istituzionale costante con il Ministero.  Il decreto, in attuazione della legge professionale forense, conferma in massima parte la proposta avanzata ai termini di legge dal Consiglio Nazionale Forense nel maggio 2013. E finalmente archivia il decreto ministeriale 140/2014, che non solo aveva perpetrato una riduzione consistente dei valori medi, già fermi al 2004, con violazione del principio della dignità dei compensi; ma non garantiva neanche quella completezza e semplicità di lettura che il mercato richiede.  Il Cnf accoglie positivamente quanto si legge nel Comunicato stampa del Ministro Orlando che ha dichiarato di aver accolto alcune ulteriori richieste di modifica del Cnf come “una più precisa quantificazione delle spese generali e la valorizzazione di ogni specifica attività dell'avvocato, sia sotto il profilo giudiziale che sotto quello della composizione stragiudiziale delle controversie”.  Un giudizio più articolato si potrà fornire una volta letto attentamente il testo del decreto ministeriale.  Il nuovo sistema progettato dal Cnf e confermato dal Ministero garantisce la prevedibilità dei costi legali, in modo che cittadini e imprese possano valutare economicamente i costi/benefici della prestazione professionale. Contribuisce inoltre alla celerità dei processi in quanto il calcolo dei costi della prestazione è completamente svincolato dal numero di atti legali compiuti durante il giudizio. E non solo. Favorisce la conciliazione della controversie, con evidente e positivo effetto deflattivo del carico presso i tribunali Il risultato raggiunto, come sottolinea lo stesso Ministero, è in linea con la legislazione comunitaria e non intralcia, anzi favorisce, il “corretto funzionamento concorrenziale del mercato senza incidere negativamente sulla competitività del Paese”.   Il primo criterio infatti per la determinazione del compenso a fronte di servizi legali sarà sempre pattuito liberamente tra avvocato e cliente.  Il Cnf considera la firma del decreto da parte del Guardasigilli un traguardo importante di un lavoro iniziato a maggio 2013 con la proposta avanzata dal Consiglio al Ministero e proseguito con determinazione per ristabilire quella equità e correttezza che si erano persi con il decreto 140/2012 e con il suo sistematico ed ingiustificato abbattimento dei compensi. Una situazione altamente mortificante del valore della prestazione professionale degli avvocati, che peraltro neanche le proposte di miglioramento circolate nel 2013 avrebbero eliminato. Per il presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, Nicola Marino, si tratta di “un provvedimento atteso da oltre un anno, una buona notizia in una fase di grave crisi economica e disagio per la categoria: il regolamento vigente era assolutamente offensivo per la dignità e la professionalità degli avvocati. I parametri – ricorda il presidente Oua – sono un importante riferimento per regolare la liquidazione dei compensi per l’attività stragiudiziale e nei processi, o in caso di mancato accordo tra cliente e legale. Quindi, un tassello non secondario per l’attività professionale forense.  Il ministro ha rispettato un impegno frutto dell’incontro della scorsa settimana con l’Oua, il che è profondamente positivo – conclude Marino – . Da sottolineare anche quanto fatto dal Parlamento con i pareri licenziati le scorse settimane, con alcune modifiche migliorative per tutelare la categoria. Tutto ciò grazie alle manifestazioni del 20 febbraio, del corteo e del presidio a Montecitorio, ma anche della capacità di proposta unitaria dell’avvocatura tutta, a livello politico, istituzionale, ordinistico e associativo. Ora è il momento di mantenere questa unità anche sulla riforma della giustizia: l’Oua è pronta a collaborare da subito con gli altri soggetti della giurisdizione, come ha indicato lo stesso Guardasigilli nella sua nota di oggi”.   Soddisfatti anche i giovani avvocati. “È con piacere che accogliamo la notizia dell’approvazione dei nuovi parametri da parte del Ministro Orlando - dice la presidente dell'Aiga, Nicoletta Giorgi - ma quello che più viene apprezzato è il cambiamento di approccio e di metodo che, dalla sua nomina, sta mostrando di avere. Approvare i parametri non è stato solo un gesto di rispetto dell’Avvocatura ma anche dei cittadini, che potranno avere riconosciuta la tutela dei loro diritti anche nella liquidazione delle spese del giudizio. La loro estrema riduzione nelle previsioni del DM 140/12 poteva infatti sollecitare attivazioni di cause al solo scopo dilatorio vanificando ogni fine di giustizia. Questo il commento della, alla notizia dell'emanazione da parte del Ministro della Giustizia del Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione di avvocato, in attuazione alla nuova legge forense del 31 dicembre 2012. Ora – aggiunge - è tempo di iniziare un serio confronto per la riforma del sistema giustizia, senza timore di prendere scelte coraggiose e innovative che incidano sui tempi e sulla qualità dei provvedimenti. Invitiamo fin d’ora il Ministro a rivedere l’organizzazione dei Tribunali oltre che la struttura del processo e a considerare l’implementazione di strumenti alternativi alla giurisdizione ordinaria e a fare in modo che il Processo Civile Telematico non tradisca la data del 30 giugno prossimo. L’AIGA, che da subito si è messa a disposizione per discutere della riforma della giustizia, sta già preparando i lavori per la Prima Conferenza sull’Ordinamento Giudiziario che si terrà a Parma nei giorni 9-10 maggio 2014”.
Il nuovo decreto in sintesi.
Il regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, comprese le ipotesi di liquidazione oltre di prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge Il decreto si compone di una parte normativa (per il civile, penale e stragiudiziale), e di tabelle parametriche che per il civile corrispondono ciascuna al tipo di procedimento/giudizio (comprese la materia stragiudiziale, la mediazione, le procedure concorsuali, quelle arbitrali, i giudizi amministrativi e tributari, i processi davanti alle giurisdizioni superiori) e una per il penale. Gli scaglioni di valore, diversamente dal dm 140/12, sono corrispondenti a quelli previsti dal ministero della giustizia per la determinazione del contributo unificato, con una semplificazione evidente per gli operatori. Ciascuna tabella parametrica è poi divisa per fasi (da quella di studio a quella decisionale). All'interno i parametri sono indicati con una somma fissa che il giudice potrà innalzare fino all'80 per cento o ridurre fino al 50 per cento motivando lo scostamento. E ciò sia nel civile sia nel penale.
Difesa "seriale"
Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione (il tutto in ogni caso, anche in caso di determinazione contrattuale, e fermo restando quanto previsto materia di rimborso spese per trasferta). Occhio alla responsabilità processuale: se si configura la responsabilità ex articolo 96 del codice di procedura civile, ma anche nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile: il taglio avviene di regola quando concorrono gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. Quando l'avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta, il compenso è liquidato di regola con una maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci. Veniamo al penale: qualora l'avvocato assista più soggetti che si trovano nella stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. Non resta ora che attendere la pubblicazione in Gazzetta.

Luigi Berliri (da Mondoprofessionisti dell’11.3.2014)