venerdì 8 giugno 2012

Vanta un credito verso il locatore? Non può autoridursi il canone


Non è mai consentito al conduttore autoridursi il canone sulla base di pretesi controcrediti: una tale condotta costituisce alterazione del sinallagma contrattuale, determinando così uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. A ribadirlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 6850/2012.
Il caso. Una donna ricorre per cassazione contro il verdetto di secondo grado che dichiarava risolto il contratto di locazione per sua mora nei confronti del locatore. In particolare, il giudice di seconde cure, con riferimento alla mora per il pagamento dei canoni, escludeva la fondatezza delle tesi difensive vertenti sulla necessità di lavori urgenti di manutenzione straordinaria tali da giustificare il mancato saldo ed escludeva altresì la sussistenza di un accordo verbale al riguardo per assenza probatoria. In Cassazione, la ricorrente lamenta l’erroneità del rilievo attribuito all’anteriorità dei lavori rispetto al rapporto. Inoltre, il giudice territoriale non avrebbe tenuto in dovuto conto la compensazione legale tra il canone e il credito per le riparazioni da essa anticipate.
Il giudizio di legittimità. Escluso dapprima il carattere urgente dei lavori intrapresi dalla donna, la Suprema Corte ribadisce come non sia mai consentito al conduttore di ridursi per propria iniziativa il canone: l’operazione rappresenta di fatto causa scatenante di uno squilibrio tra le prestazioni pattuite e non può essere relazionata ad alcun tipo di pregressi lavori o di relativo esborso operato dalla donna. E questo a prescindere dalla carenza di prova della sussistenza dei presupposti del vantato credito, anche per la configurabilità di una condotta di non contestazione da parte del locatore. Infine, viene confermata la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione: la conduttrice non può vantare più alcun titolo «per conseguire la condanna della sua ex controparte a condotte in forza di un contratto ormai decaduto».

(Da avvocati.it del 7.6.2012)