martedì 5 giugno 2012

CNF: «No contributo unificato per intervento in procedure esecutive»


Avvocati contro Via Arenula: «Interpretazione non coerente
col quadro normativo, che rischia di risolversi in aumenti indiscriminati»

Stop agli aumenti indiscriminati del contributo unificato: lo chiede forte e chiaro il Cnf scrivendo al guardasigilli per contestare l'interpretazione offerta dalla circolare 10/2012 del Ministero, che interpreta le disposizioni introdotte all'articolo 14, comma 3 testo unico sulle spese di giustizia dall'articolo 37 del Dl 6 luglio 2011, n. 98 convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111 e dall'articolo 28 della legge n. 183 del 12 novembre 2011.
L'effetto della lettura offerta da Via Arenula, che già qualche magistrato applica, è ritenere dovuto il contributo unificato anche in caso di intervento nelle procedure esecutive, cosa che finisce per determinare «applicazioni non coerenti con il quadro normativo - attacca il Consiglio nazionale forense - che si risolvono in un ulteriore incremento indiscriminato del contributo unificato, in danno del diritto di azione e del diritto di uguaglianza» (il testo del documento dell'organismo forense è qui disponibile come documento correlato; cfr: "Contributo unificato: dal Ministero guida al pagamento nelle cause di lavoro, esecuzione e separazione", nell'arretrato del 23 maggio scorso, sezione Focus).
È il presidente facente funzioni del Cnf, Ubaldo Perfetti, a indirizzare la missiva a Paola Severino. L'interpretazione offerta dalla circolare esplicativa di Via Arenula, sostengono gli esperti dell'organismo forense, con quanto prescritto dagli articoli 13, 1 e 2 comma, 14 del Dpr 115/02. E sarebbe proprio il riferimento al valore della domanda contenuto nell'articolo 14, letto anche alla luce dell'articolo 13, che differenzia nettamente il criterio di determinazione del valore del contributo unificato dei processi esecutivi dai processi di cognizione e che dovrebbe far escludere che tale disposizione trovi applicazione per i processi esecutivi e, quindi, per l'intervento nelle procedure esecutive: l'articolo 13 per i processi esecutivi, osserva il Cnf, non modula il contributo unificato in base al valore della domanda (se non nella limitata ipotesi dei processi esecutivi mobiliari), ma individua un contributo fisso a seconda del tipo di procedura esecutiva.
In ogni caso, continua il documento, il Ministero prevede che l'importo del contributo vada determinato in base al valore della «rispettiva domanda»: la circolare, dunque, sembra far riferimento al valore della domanda principale, cioè della domanda del creditore procedente, valore che appunto rileva nei processi esecutivi soltanto per quelli mobiliari. Insomma: gli avvocati chiedono che Via Arenula sposi le loro tesi: diversamente si finirebbe per determinare «un aumento del contenzioso, in quanto lo scoraggiamento dell'intervento nel processo esecutivo comporterà inevitabilmente la proliferazione di giudizi autonomi, vanificando l'obiettivo di efficienza del sistema giudiziario».

Dario Ferrara (da cassazione.net)