venerdì 15 giugno 2012

Sanzioni inevitabili a chi fa lavorare in nero


Il verbale fa fede fino a prova contraria, la prestazione di mansioni tipiche
fa presumere l'esistenza di rapporti di natura subordinata

Non si salva dalle sanzioni il datore se gli ispettori Inps hanno visto con i loro occhi il personale in nero che lavora in azienda. A meno che l'imprenditore non sia in grado di produrre prove di segno contrario in grado di smentire il verbale steso dai funzionari dell'istituto previdenziale. Diversamente risulterà inevitabile il pagamento della somma reclamata dall'Agenzia delle entrate. È quanto emerge dalla sentenza 9594/12, pubblicata il 13 giugno dalle Sezioni unite civili della Cassazione (competenti per una questione di giurisdizione in materia delle relative sanzioni, che appartiene al giudice ordinario dopo la sentenza 130/08 della Corte costituzionale).
Onere della prova
È costretto a sborsare più di 20 mila euro il ristoratore "beccato" con le mani nel sacco: gli ispettori dell'ente constatano l'utilizzo di due lavoratori irregolari in tipiche mansioni del settore, dunque camerieri o cuochi. E la legge 732/02 non scherza con chi ha il personale in nero: la sanzione per l'impiego di prestatori d'opera che non risultano registrati nelle scritture aziendali e nelle altre documentazioni obbligatorie è compresa fra il 200 e il 400 per cento del costo del lavoro calcolato sulla base dei contratti collettivi nazionali, il tutto per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione. E ciò per ognuno degli irregolari. Ne fa le spese, dunque, il ristoratore che non riesce a smentire il verbale Inps: gli ispettori verificano in modo diretto la presenza attiva dei due dipendenti in nero, riportandone le generalità. L'azienda avrebbe dovuto invece allegare in modo pertinente circostanze contrarie tramite prove documentali oppure con capitolazione di prova orale. Invece il verbale resta molto convincente e l'imprenditore paga anche le spese di giudizio all'Agenzia delle entrate.

Dario Ferrara (da cassazione.net)