domenica 3 giugno 2012

Dipendente si autoliquida somme in eccesso, non è danno erariale


Corte dei Conti – Sez. Giurisdiz. per la Sicilia, Sent. 8.3.2012, n. 786

Non procura alcun danno erariale il vicesegretario comunale che si è “auto liquidato” diritti di rogito contrattuali in misura eccessiva rispetto a quella prevista dalle norme contrattuali vigenti.
Così ha deciso la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 786/2012.
Nello specifico, il caso in oggetto riguardava l’accusa del procuratore regionale al vice segretario generale del Comune di X, di avere egli indebitamente percepito una somma relativa ai diritti di rogito contrattuali in eccesso alla misura spettategli, secondo i criteri di quantificazione individuati dal Ministero dell’economia e delle Finanze e dell’Aran.
Si è costituito il convenuto chiedendo il rigetto della domanda attorea per manifesta infondatezza, sostenendo la legittimità e liceità del proprio atto e la corretta quantificazione dei diritti spettanti nei limiti di 1/3 dello stipendio annuale.
Il quadro normativo contrattuale di riferimento è composto dall’art. 25 del CCNL autonomie locali per il personale dirigenziale del 25 febbraio 2006; l’art. 11 del CCNL autonomie locali per il personale non dirigenziale del 9 maggio 2006.
Stante la rilevante incertezza interpretativa delle citate norme contrattuali, ed alla luce del parere della Ragioneria Generale dello Stato del 7 aprile 2008 che ha recepito a sua volta il parere ARAN, nonché i due pareri sez. Lombardia n. 22/2007 e sez. Toscana n. 7/2007, oltre al parere della sezione autonomie n. 15/2008 e Sardegna 3/2008, si deve escludere la colpa grave del convenuto.
A tal riguardo, assume rilievo la specifica disciplina prevista dall’art. 45 del Decreto Legislativo n. 165/2001, a mente del quale:” Il trattamento economico fondamentale e accessorio… è definito dai contratti collettivi. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all’art. 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.”
Pertanto, ciascuna amministrazione non può esimersi dall’applicare al dipendente il trattamento economico previsto dal rispettivo contratto collettivo ( Cons. di Stato, sez. IV, n. 1191/1999). Nel caso in esame, quello previsto per i diritti di rogito dall’art. 25 del CCNL autonomie locali per il personale dirigenziale del 25 febbraio 2006, nei limiti di un terzo dello stipendio annuale in godimento di vicesegretario.
La Corte dei Conti ha poi rilevato, incidentalmente, l’inefficacia della clausola contenuta nel comma 2, che prevede il tetto massimo dei diritti di rogito per entrambi i soggetti (segretario e vicesegretario) complessivamente e contestualmente, in 1/3 dello stipendio in godimento del segretario.
Tale norma contrattuale, incidendo sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali ha oltrepassato i limiti di efficacia della specifica contrattazione collettiva prevista esclusivamente per il personale non dirigente degli enti locali, atteso che i segretari comunali costituiscono un separato ed autonomo comparto contrattuale.
La suddetta clausola deve quindi considerarsi inefficace ai sensi del combinato disposto dell’art. 45, Decreto Legislativo 165/2001, dell’art. 1325, n. 1 e 1398 c.c. per l’assenza delle rappresentanze sindacali dei segretari comunali, in quanto incide comunque sul loro stato giuridico ed economico relativo ai diritti di rogito.
Sulla scorta delle suesposte argomentazioni, la Corte dei Conti ha ritenuto non sussistente responsabilità in capo al convenuto per il fatto che egli si sia auto liquidato i diritti di rogito con propria determinazione dirigenziale.

(Antonino Casesa– da filodiritto.com del 26.5.2012)