domenica 17 giugno 2012

D.L. "anticorruzione", introdotta corruzione tra privati nella 231


Il 14 giugno la Camera ha approvato con modifiche il Disegno di Legge "anticorruzione", che passa ora al Senato.
Tra le disposizioni ricordiamo l'articolo 14 che sostituisce l'articolo 2635 Codice Civile (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità) introducendo la Corruzione tra privati.
    Art. 2635. – (Corruzione tra privati). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
    Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
    Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo comma e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.
    Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

La fattispecie è inserita nel corpus del Decreto Legislativo 231/2001, mediante l'integrazione dell'articolo 25-ter, comma 1, con la lettera s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

(Da filodiritto.com del 17.6.2012)