venerdì 22 giugno 2012

Motivi disciplinari e risoluzione rapporto di lavoro


Cons. Stato sent. n. 1442 del 15.3.2012

In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato si considera la normativa posta dalla contrattazione collettiva o quella della legge?
1.     Premessa
Il TAR aveva accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento del Ministero degli Affari esteri con il quale era stata disposta la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato dal ricorrente con il Consolato generale d’Italia; ciò a causa di motivi disciplinari.
L’amministrazione proponeva appello avverso la sentenza, ritenendo la stessa erronea in quanto “si era considerato applicabile al procedimento disciplinare nella fattispecie oggetto di controversia la normativa posta dalla contrattazione collettiva anziché quella di legge.
2.     Il caso concreto
La sentenza impugnata di primo grado aveva accolto la doglianza ritenendo illegittimo il provvedimento disciplinare  in quanto svolto secondo la disciplina pubblicistica ex art. 164 d.P.R. 18/1967 e, quindi, in difformità dalla disciplina convenzionale introdotta con il CCNL per il comparto Ministeri.
3. Conclusioni
Con la sentenza in oggetto,  il Consiglio di Stato ha “ripercorso” l’iter normativo della questione precisando anzitutto che l’articolo 74, al comma 3, del d. lgs. 29/1993 ha disposto l’abrogazione di ogni disposizione in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici impiegati incompatibili con le disposizioni dello stesso decreto.
Si stabiliva come termine a quo dell’efficacia abrogativa quello della data di stipulazione del primo contratto collettivo.
Il contratto collettivo di settore ha aggiunto una specifica disposizione transitoria secondo cui i procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del contratto stesso dovessero essere portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio.
Secondo quanto precisato dal Consiglio di Stato nella decisione che si commenta, le citate disposizioni devono essere, altresì, coordinate con quella dell’articolo 1, comma 4, che fa espresso rinvio ad idonea contrattazione collettiva per definire gli ambiti di applicabilità delle norme del contratto stesso ad alcune categorie di dipendenti.
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello e per l’effetto annulla la sentenza impugnata.

Manuela Rinaldi (da diritto.it del 20.6.2012)