sabato 2 giugno 2012

Non sente l’offesa al telefono, è solo molestia


Si configura il reato di ingiuria solo se c’è la percezione dell’offesa da parte del destinatario. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 16050/2012.
Il caso. Nel cuore della notte squilla il telefono, lei passa il cellulare al suo compagno che risponde e sente le offese che arrivano dall’altra parte dell’apparecchio. È un ex compagno di scuola della ragazza che, nel bel mezzo della notte, ha deciso di telefonare per dirle quanto male pensa di lei. Il Giudice di pace, allora, lo ritiene responsabile del reato di ingiuria. Ma non è così per la Corte di Cassazione, a cui ha fatto ricorso l’imputato, che contestava la ricorrenza del reato in quanto, «oltre a non essere avvenuto il fatto in presenza della p.o., la donna aveva altresì dichiarato di non aver percepito l’offesa, avendo subito passato al compagno il telefono cellulare».
Il giudizio di legittimità. Piazza Cavour, quindi, esclude la materialità dell’ingiuria, «che esige la percezione dell’offesa da parte del destinatario». Il fatto, in sostanza, integra la fattispecie delle molestie o disturbo alle persone. In conclusione, gli Ermellini devono qualificare il fatto come molestie, annullando però la sentenza impugnata senza rinvio, vista l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

(Da avvocati.it del 31.5.2012)