martedì 8 ottobre 2013

Possesso ad usucapionem: non equivocità e atti di mera tolleranza


1.La cornice normativa entro cui inquadrare la fattispecie.

L’argomento in oggetto è disciplinato dalla previsione normativa di cui all’art.1158 del Codice Civile: “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.
I requisiti necessari, secondo l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, per riconoscere un possesso ad usucapionem sono disciplinati dalla norma citata e dalle disposizioni contenute nell’intero capo II del titolo VIII del libro terzo del Codice (che, come noto, disciplina l’istituto del possesso).
Secondo tali disposizioni, i requisiti necessari affinché il possesso possa rilevare ai fini dell’usucapione sono: a)continuità; b)non interruzione; c)inequivocità.

1.a) La continuità.

La giurisprudenza consolidata – alla quale aderisce la pronuncia in commento – richiede, per aversi valido possesso ai fini dell’usucapione, che l’esercizio della signoria sul bene sia esercitata in maniera permanente e costante, tranne che “…l’intermittenza dei relativi atti di godimento, come nel caso di una non utilizzazione di un’area di parcheggio durante la circolazione dei veicoli, che non esclude, in sé, la persistenza del potere di fatto sulla cosa” (cfr. Cassazione, 23 marzo 1998, n.3081, in Rep. Foro it., 1998, Usucapione, 10).
Infatti, secondo la pacifica opinione tanto della dottrina tanto della giurisprudenza, possesso continuo non significa possesso esercitato mediante un’ingerenza assidua sul bene, essendo, piuttosto, necessaria una situazione in cui il possessore conservi la possibilità di esperire, quando lo voglia, atti di signoria sulla cosa.

1.b) La non interruzione.

L’interruzione si distingue dalla continuità poiché deriva da una causa estranea al possessore ed indipendente dalla sua volontà che privi il possessore del possesso o comunque dall’attività del titolare del diritto reale che, uscendo dallo stato di inerzia, compia un atto di esercizio del diritto, proponendo domanda giudiziale, oppure atto di recupero del possesso.
La distinzione è contenuta in diversa pronunce della Suprema Corte (cfr. Cass. 13 dicembre 1994, n.10652, in Rep. Foro it., 1994, Usucapione, 16), le quali hanno tracciato i confini tra i concetti di “non interruzione” e “discontinuità”, stabilendo che mentre la non interruzione consiste in una vicenda estintiva che trova origine in una causa estranea al possessore ed indipendente dalla sua volontà, la discontinuità tocca, invece, il rapporto possessorio al suo interno, consistendo nell’irregolare attività del possessore che non esercita puntualmente gli atti di possesso nel momento in cui lo esigono la qualità e la destinazione della cosa.

1. c) L’inequivocità

Riguardo il requisito della non equivocità, la dottrina ha specificato che l’equivocità non rappresenta una figura autonoma di vizio del possesso, dovendosi piuttosto ritenere che l’inequivocità costituisca un requisito intrinseco al medesimo; dalla circostanza che il potere di fatto si manifesti in modo né dubbio né incerto, attraverso un’attività corrispondente al contenuto di un diritto reale (solitamente nelle forme corrispondenti al diritto di proprietà) deriva che l’equivocità si rifletta negativamente sull’effettività del possesso in senso tecnico (così in dottrina Ruperto, Usucapione, Enc. D., 1032).
L’uso del bene  conseguente alla mera tolleranza di amici e/o di parenti di titolari  del diritto di proprietà e/o comproprietà sul bene oggetto della domanda di usucapione determina, per l’appunto, equivocità del possesso; in tali casi si richiede una formale opposizione avverso il titolare del diritto reale, compiendo quella che viene definita come “interversione del possesso”, ex art.1164 C.C., con la quale il possessore palesi inequivocabilmente la propria posizione soggettiva.
Sottolinea la giurisprudenza di legittimità (si veda in proposito: Cass. Civ., n. 8194 del 2001) che gli atti di tolleranza traggono origine da rapporti di familiarità (o di amicizia) che, da un lato, giustificano la permissio ma, dall’altro, conducono ad escludere l’acquisto del possesso da parte dell’agente, implicando un elemento di transitorietà e saltuarietà caratteristici di  un “godimento di modesta portata”.
Tale limitato godimento incide molto debolmente sull’esercizio del diritto da parte dei titolari e determina uno stato di fatto incompatibile e contrastante con il pieno godimento del diritto o con il precedente esercizio del possesso.
Il rapporto di fatto con la res non può derivare da atti di mera tolleranza, che comportano un godimento di modesta portata da parte del fruitore, sì da incidere molto debolmente sull’esercizio del diritto da parte dei titolari. Tanto da determinare uno stato di fatto incompatibile e contrastante con il pieno godimento del diritto o con il precedente esercizio del possesso.

2.Il fatto deciso dalla pronuncia in commento.

L’attrice, premettendo di aver posseduto per oltre venti anni un immobile sito in Sicilia, domanda il riconoscimento dell’acquisto per usucapione della proprietà del bene, cointestato a propri famigliari.
Ella, tuttavia, risiede e lavora in una regione dell’Italia settentrionale.
Nel corso del giudizio di primo grado vengono escussi alcuni testi, al fine di comprovare i fatti dedotti dall’attrice, i quali dichiarano che la medesima, nei soli mesi estivi, risiede sul bene oggetto della domanda di usucapione, trascorrendo il resto dell’anno nella città dove svolge la propria attività lavorativa.
I comproprietari del bene, viceversa, sembrano disinteressarsi allo stesso.
Il Tribunale adito in primo grado accoglieva la domanda, ritenendo che “non occorre da parte del possessore l’esplicazione di continui e concreti atti di fruizione e di possesso sulla cosa, ma è sufficiente che questa, anche in relazione alla sua destinazione, possa continuare a considerarsi rimasta nella sua virtuale disponibilità”, ritenendo così irrilevante lo stagionale utilizzo del bene ai fini del possesso ad usucapionem.
Il Giudice di prime cure, a tal proposito, richiamava il principio secondo il quale è possibile per il possessore conservare il possesso della cosa solo con l’animus rem sibi abendi (cioè con l’intenzione di riservare a sé il bene) purché abbia la possibilità di ripristinare ad libitum il contatto materiale. Esplicita, in tal senso, è l’adesione all’orientamento già espresso dalla Suprema Corte con la sentenza del 26 ottobre 1993, n.10642.
Proposto gravame avverso la suddetta pronuncia, con il quale si deduceva, precipuamente, l’insussistenza del possesso, in quanto l’utilizzo del bene era avvenuto per effetto di atti di mera tolleranza da parte dei comproprietari (tutti parenti dell’attrice), la Corte d’Appello di Catania riformava integralmente la decisione del primo Giudice, stabilendo che nella fattispecie difetta un “… ‘possesso’  esteriorizzato in un comportamento univocamente corrispondente all’esercizio della proprietà, potendosi desumere dallo stesso solo eventualmente il conseguimento in capo all’appellata della disponibilità del cespite e solo per periodi limitati dell’anno” (Corte di Appello di Catania, Sezione II, sentenza n.1006, depositata il 17 maggio 2013).

3. La presa di posizione della sentenza in commento.

Nel caso in commento la Corte di secondo grado riconduce il rapporto materiale dell’attrice con il bene in termini di atti di mera tolleranza dovuta a rapporti di parentela con i congiunti convenuti, i quali erano i comproprietari del cespite.
In particolare, sottolinea che “ (…) l’esercizio sulla cosa di un potere materiale e di una certa padronanza di fatto può corrispondere a due situazioni giuridiche del tutto diverse: se gli atti di godimento sono compiuti con l’intenzione di comportarsi come titolare di un diritto reale si avrà possesso, se, invece, alla relazione con la cosa non si accompagna questa intenzione, ma piuttosto la consapevolezza che il comportamento si svolge in funzione dell’adempimento di un obbligo ovvero costituisce esercizio di un diritto personale su bene altrui (derivante, ad esempio, da un contratto di locazione, affitto, comodato) o, ancora, trova la sua base in una concessione fatta per ragioni di amicizia o cortesia, la fattispecie andrà qualificata in termini di detenzione”.
Alla luce di siffatte considerazioni, la Corte di merito ha ritenuto che l’uso saltuario e stagionale del bene è, nella fattispecie in esame, espressione di un atteggiamento di mera tolleranza da parte degli altri comproprietari che permettevano alla congiunta di abitare l’immobile in occasione del suo breve soggiorno in Sicilia, non sussistendo la prova di un dominio esclusivo, che si sarebbe dovuto esplicare attraverso un’attività apertamente contrastante ed incompatibile con il diritto reale altrui. E, non essendosi data prova di una tale forma di possesso esclusivo ed inequivoco da parte di chi ha invocato l’avvenuta usucapione del bene, la Corte d’Appello ha rigettato la domanda.
La transitorietà e saltuarietà del godimento del bene, usufruito dalla parte solo durante le vacanze estive, rende equivoco il rapporto della stessa con la res, privando così il possesso di un elemento indefettibile.

Giuseppe Cammalleri (da filodiritto.com dell’8.10.2013)