mercoledì 23 ottobre 2013

No risarcimento per perdita fratello naturale sconosciuto

Escluso il risarcimento del danno morale da parte dell’assicurazione per la morte, a causa di un incidente stradale, di un fratello naturale mai frequentato. Per la Cassazione che con la sentenza 23917/2013 ha rigettato i ricorsi dei fratelli si tratta della morte di uno sconosciuto.
Secondo la Suprema corte, infatti, “la liquidazione del danno non patrimoniale, subito dai congiunti in conseguenza dell’uccisione del familiare, deve tener conto dell’intensità del relativo vincolo, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia dello stesso nucleo familiare e l’intensità del relativo vincolo; le abitudini di vita; la situazione di convivenza (in tal senso si è ritenuto che il solo concepimento e la mancata esistenza in vita della congiunta al momento del fatto esclude l’esistenza di un vincolo familiare idoneo a configurare il danno parentale del quale la giurisprudenza ammette il risarcimento) (Cass., 21 gennaio 2011, n. 1410)”.

Nel caso specifico emerge che tra i fratelli in questione “non vi è mai stato alcun rapporto, non solo affettivo ma anzitutto sociale. Manca in particolare la prova oltre che di una qualche frequentazione tra gli … ed il fratello poi defunto, finanche di una loro conoscenza”.

“La morte del fratello - prosegue la sentenza - fu dunque morte di uno sconosciuto, ed il danno che si lamenta assume, in questa prospettiva, dimensione virtuale e non reale”.

Infine, neppure si può porre la questione della perdita del rapporto parentale, nel senso della perita della possibilità di sviluppare un rapporto di questa natura, “con conseguente perdita dell’arricchimento affettivo ordinariamente conseguente al sorgere ed allo svilupparsi di un siffatto rapporto”, in quanto presentata per la prima volta in Cassazione.


(Da ilsole24ore.com del 23.10.2013)