martedì 29 ottobre 2013

Concessione in ritardo, Comune paga danni all’impresa

Responsabilità extracontrattuale per l'ente 
che va ben oltre il termine di sessanta giorni.
Risarcimento dimezzato a chi
non impugnò il silenzio-rifiuto



Maxi-risarcimento a carico del Comune che ha fatto aspettare troppo l'azienda per la concessione edilizia richiesta in vista della realizzazione di un magazzino. Pagherà 294 mila euro, più rivalutazione e interessi, l'amministrazione "colpevole" del danno da ritardo, che compensa non solo l'aggravio dei costi di costruzione ma anche i mancati utili dell'azienda: evidente la responsabilità extracontrattuale dell'ente, tenuto a pronunciarsi sulla domanda entro sessanta giorni, laddove il titolo risulta concesso a ben sette anni e mezzo dalla domanda dell'imprenditore. E il ristoro è pure dimezzato perché a suo tempo l'interessato non impugnò il silenzio-rifiuto dell'amministrazione. È quanto emerge dalla sentenza 4968/13, pubblicata dalla quinta sezione del Consiglio di Stato.

Economia in ceppi

L'autorizzazione richiesta per il magazzino dove conservare il formaggio grana risulta chiesta nel febbraio 1989 e concessa soltanto nell'ottobre 1996. Di mezzo ci s'è messa anche una variante al piano regolatore del Comune secondo cui il deposito può essere assentito solo dove c'è un caseificio, mentre in seguito una norma retroattiva salverà il progetto dell'imprenditore, impantanatosi nelle more dell'approvazione dello strumento urbanistico che chiama in causa anche la Regione. Nessun dubbio, comunque, che la condotta della commissione edilizia del Comune sia illegittima: l'esame della domanda risulta rinviato «per supplemento di indagini» ma mancano sia la motivazione sia la comunicazione del provvedimento, emesso prima che l'iniziativa economica dell'imprenditore rimanesse imprigionata fra i ceppi della burocrazia. Risultato? Il verdetto del Tar è rovesciato e la responsabilità aquiliana in capo all'amministrazione obbliga il Comune a risarcire varie voci di danno: la più cospicua è rappresentata dai mancati utili per la vendita del formaggio, quantificabili nel 25 per cento dei ricavi indicati; ma "pesano" sul ristoro anche i maggiori costi di costruzione affrontati dall'imprenditore e, in misura minore, gli oneri urbanistici che pure gli vanno restituiti. Niente danno all'immagine, però: manca la prova. Il Comune paga le spese del doppio grado di giudizio.

Dario Ferrara (da cassazione.net)