martedì 15 ottobre 2013

Depositario paga danni all’auto parcheggiata

Se, facendo ritorno al parcheggio, si trova l'auto danneggiata, è possibile pretendere il risarcimento del danno dal depositario?

Almeno secondo il Pretore di Verona (sentenza del 15/6/1988), il parcheggiatore non risponde dei danni subiti dall'auto se dovuti ad incidenti che, causati dalle altre vetture in uscita o in entrata, per la loro lieve entità possono sfuggire alla sua vigilanza. In questi casi, però, interviene  l'assicurazione stipulata dal depositario.

Più intransigente la Cassazione, che con sentenza n. 3863 del 26/2/2004 ha stabilito che, essendo il contratto di parcheggio di autovetture un contratto atipico (ossia non previsto dalla legge), per la sua disciplina occorre rifarsi al contratto di deposito, per cui esso comporta l’affidamento del veicolo al gestore del parcheggio, con l’obbligo di custodirlo e di restituirlo nello stato in cui gli è stato consegnato; la stessa Cassazione (sentenza n. 5837 del 13/3/2007) ha considerato irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto predisposte dall'impresa che gestisce il parcheggio, che escludano un obbligo di custodia, poiché per il modo rapidissimo in cui il contratto si conclude è legittimo ritenere che tale conoscenza sfugga all'utente.

Pertanto l’eventuale clausola che escluda la responsabilità del gestore del parcheggio in caso di furto del veicolo, essendo vessatoria dev’essere approvata specificamente per iscritto.


(Da avvocati.it del 10.10.2013)