giovedì 31 ottobre 2013

Mediazione d’ufficio su crediti-debiti tra divorziati

Conciliazione sul mantenimento dei figli. 
Con il dl fare le parti possono scegliere
l'organismo ad hoc, che affronta anche questioni
 insorte dopo l'instaurazione della lite


Via libera alla mediazione civile d'ufficio anche al di fuori delle materie indicate per la conciliazione obbligatoria di cui all'articolo 5 del dlgs 28/2010. Dopo il dl fare, infatti, il giudice può ben disporre che le parti ricorrano alla conciliazione in una controversia per un credito rimasto insoddisfatto, ad esempio dopo il divorzio. E gli ex coniugi, se sono d'accordo, possono derogare al criterio della competenza territoriale, che prevede di rivolgersi a un organismo "pacificatore" nel luogo dove ha sede il giudice investito della lite, scegliendo invece un altro mediatore di loro fiducia. È quanto emerge da un provvedimento pubblicato il 29 ottobre dalla nona sezione civile del tribunale di Milano (giudice Giuseppe Buffone).



Soluzioni condivise

È la più classica delle liti fra divorziati quella che il giudice manda in conciliazione, avvisando le parti che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale: gli ex coniugi hanno quindici giorni per presentare l'istanza al paciere. La controversia nasce sulle spese per il mantenimento dei figli: lei ottiene un precetto contro di lui per somme non versate, che poi è ridotto nell'importo, laddove i conti non tornano su spese come i ticket sanitari e l'acquisto di vestiti. Perché scatta la mediazione ex officio? In passato i genitori sono stati in grado di mettersi d'accordo: lo testimonia ad esempio il ricorso congiunto per la fase del divorzio. E comunque lo strumento giudiziario azionato da lei, che prevede due gradi di giudizio, pare spropositato rispetto al diritto che si vuol far valere: si tratta di un credito di meno di mille euro. Senza dimenticare che i mediatori ben potrebbero estendere la trattativa ai fatti emersi successivamente alla instaurazione della lite e non fatti valere nel processo, così essendo evidente che l'eventuale soluzione conciliativa potrebbe definire il conflitto nel suo complesso, mentre la sentenza conclusiva del procedimento civile potrebbe definire solo una lite, in modo parziale.


Dario Ferrara (da cassazione.net)