venerdì 18 ottobre 2013

Niente Irap per chi collabora stabilmente con studio associato



L’assenza di personale fa venir meno
il requisito dell’autonoma organizzazione.
Sufficiente fatturare le prestazioni eseguite

Non è tenuto al versamento dell’Irapa l’avvocato che, in assenza di suo personale, collabora stabilmente con uno studio associato. Di più. Dieventa una prova schiacciante per sfuggire al prelievo fiscale la fatturazione delle prestazioni eseguite.
Lo ha sancito la Ctr di firenze che, con la sentenza n. 81/2013, ha accolto il ricorso di un legale presentato contro la decisione dell Ctp che aveva confermato l’accertamento Irap.
Questo perchè, spiega la nona sezione, ai fini Irap non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è necessario che questa struttura sia autonoma, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi. Non sono perciò soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo (nella specie un avvocato) percepisce come compenso per le attività svolte all'interno di una struttura da altri organizzata.
In questo caso specifico, la collaborzione costante con lo studio associato e l’uso dell’appartamento a Roma a fine promiscuo, non fanno ravvisare alcuna associazione con tale studio, posto che il legale ha dimostrato documentalmente che le sue prestazioni sono regolarmente fatturate dal predetto studio, pertanto la circostanza che lo stesso abbia a disposizione tale struttura non significa che vi sia una organizzazione autonoma in capo al ricorrente, posto che, l'autonomia della struttura deve riguardare colui che in essa vi eserciti quale titolare, e non è questo il caso dell'appellante.

Debora Alberici (da cassazione.it)