sabato 20 aprile 2013

Matrimonio nullo se un coniuge tace deviazione sessuale

Il partner in buona fede ha diritto
all'indennità e al mantenimento

Il matrimonio civile può essere annullato se uno dei coniugi tace all'altro, pur essendone cosciente, una deviazione sessuale che impedisce un normale rapporto di coppia. Di più: il partner in buona fede ha diritto all'indennità e al mantenimento.
A questo importante principio è giunta la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 9484 del 18 aprile 2013, ha respinto il ricorso di un uomo che aveva nascosto alla fidanzata una deviazione sessuale che non consentiva alla coppia il normale svolgersi di una relazione di coppia anche sul piano dell'intimità.
Ad avviso del Collegio di legittimità, nel giudizio relativo alla verifica dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno alimentare, stabiliti nell'art. 129 bis del codice civile, l'accertamento della mala fede del coniuge cui sia imputabile la nullità del matrimonio e della buona fede dell'altro può essere svolto anche attraverso un'autonoma e diversa valutazione del medesimo materiale probatorio secondo le regole del processo civile, eventualmente disattendendo gli obiettivi elementi di conoscenza documentati negli atti del giudizio ecclesiastico.
Deve sussistere, cioè, un comportamento o un'omissione di natura relazionale, dice la Corte, che incide direttamente sulla scelta e sulla condizione esistenziale dell'altro coniuge. Per quanto riguarda, poi, la posizione dell'altro coniuge, l'ignoranza dell'accertata condizione impeditiva all'assunzione degli onera matrimonii è del tutto incontestata. Del pari indubitabile la riconducibilità di tale condizione (non riducibile, alla luce dell'accertamento eseguito in sede rotale e definitivamente delibato con la sentenza n. 4387 del 2000 alla mera omosessualità) ad un errore sulle qualità personali dell'altro coniuge consistente in "un'anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale" (art. 122, terzo coma, n. 1 cod. civ.) che, se conosciuto avrebbe escluso la prestazione del consenso al matrimonio.
Ora l'uomo è stato condannato a versare alla ex moglie 850 euro al mese. Dovrà inoltre corrispondere le spese processuali.

Debora Alberici (da cassazione.net)