giovedì 11 aprile 2013

Corte costituzionale su aperture festive ed orari negozi

In data 19 dicembre 2012 con sentenza n. 299 la Corte Costituzionale ha respinto per inammissibilità i ricorsi proposti da varie Regioni (Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Lombardia e Piemonte) avverso la liberalizzazione introdotta dal decreto “Salva Italia”, autorizzante l’apertura dei centri commerciali anche nella giornata di domenica.
Le Regioni proponevano ricorso avanti al Giudice delle leggi ritenendo che la normativa vigente - eliminando in via generale ed assoluta i limiti e le prescrizioni relativi agli orari di apertura e chiusura, alla chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale degli esercizi commerciali, inclusi quelli di somministrazione di alimenti e bevande - violasse sia l’art. 117, primo e quarto comma, della Costituzione - che riserva alle Regioni la competenza legislativa nella materia del commercio - sia la potestà Regionale connessa all’esercizio delle funzioni amministrative, di cui all’art. 118, primo e secondo comma della Costituzione.
E’ stato inoltre sostenuto dagli Enti regionali ricorrenti che l’eliminazione di ogni possibile limite relativo agli orari ed ai giorni di apertura e chiusura, sia per le attività commerciali in senso stretto che per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, determinasse un’abrogazione della previgente disciplina statale degli orari di vendita, posta dagli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 114 del 1998, applicata nella Regione Veneto.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n° 299/2012 del 18/12/2012, ha dichiarato "non fondate le questioni di legittimità costituzionale" relative alla deregulation degli orari e aperture inserite nel decreto "salva Italia".
La Corte Costituzionale, nella pronuncia in esame, ha ritenuto doglianze formulate dalle Regioni sulla base di un erroneo presupposto interpretativo, ovvero che la normativa impugnata non consentisse eccezioni per motivi imperativi di interesse generale, come invece prevede la citata direttiva o, più in generale, l’ordinamento comunitario.
La liberalizzazione dell’orario degli esercizi commerciali, così come delle giornate di apertura, non determina alcuna deroga rispetto agli obblighi e alle prescrizioni cui tali esercizi sono tenuti in base alla legislazione posta a tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti quali l’ambiente, l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute e la quiete pubblica.
Una volta riconosciuta la legittimità costituzionale della normativa che liberalizza gli orari e le giornate di apertura degli esercizi commerciali, non restano funzioni amministrative da svolgere in questo specifico settore sotto il profilo della «tutela della concorrenza», mentre resta inalterata l’allocazione ai Comuni, da parte del legislatore regionale, di tutte le altre funzioni amministrative in materia di commercio.
La Corte Costituzionale ha ritenuto prevalente la normativa statale sulle normative regionali e, di fatto, ha confermato la legittimità della normativa attualmente in vigore, la quale non stabilisce alcun limite agli orari, né alle aperture festive.
Il decreto “Salva Italia” nella parte afferente la liberalizzazione delle aperture domenicali ha ribadito, anche in relazione ai principi di liberalizzazione introdotti dall’Unione Europea, il criterio di libera concorrenza dell’esercizio delle attività commerciali e, conseguentemente, la libertà di scelta degli orari di apertura dei centri commerciali e delle attività commerciali, nonostante le differenti regolamentazioni in alcune Regioni.
E’ stato, pertanto, così introdotto dalla Corte Costituzionale un evidente ed atteso chiarimento su una vexata quaestio che, soprattutto per le attività commerciali, consente la possibilità di un’organizzazione delle attività che renda non più in deroga le aperture domenicali e festive con indubbio vantaggio per le aziende commerciali e per i consumatori. 

 Francesco Giovanni Pagliari (da filodiritto.com del 13.3.2013)