giovedì 7 febbraio 2013

Non dichiara nascita del figlio, non perde la potestà

La perdita della potestà genitoriale per genitori che non dichiarino all'ufficiale di stato civile la nascita di un figlio entro il termine di legge, rappresenta una pena accessoria che danneggerebbe il minore ed è in contrasto con i principi stabiliti dagli artt. 3 e 117 Cost., il primo sul diritto di uguaglianza dei cittadini, il secondo sui vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e internazionale. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale nella sentenza n. 7/2013.
La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 569 c.p., nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di soppressione di stato (art. 566 c.p.), consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale.
Il caso. La decisione fa riferimento al caso dei genitori di una bambina nata a Brescia il 13 ottobre 2000 che avevano omesso di dichiarare all'ufficiale di stato civile la nascita. La vicenda è giunta in Cassazione e la Suprema Corte si è rivolta alla Consulta, che ha ritenuto fondata la questione.
Il minore potrebbe essere danneggiato. Rispetto alla perdita della potestà genitoriale, la Corte Costituzionale ritiene che "l'automatismo che caratterizza l'applicazione della pena accessoria risulta compromettere gli stessi interessi del minore". "La salvaguardia delle esigenze educative ed affettive", rileva la sentenza, sarebbero "compromesse, ove si facesse luogo ad una non necessaria interruzione del rapporto tra il minore ed i propri genitori in virtù di quell'automatismo e di quella fissità". Al contrario, va garantita al giudice "ogni possibilità di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto". Inoltre "la questione risulta fondata anche sul versante della necessaria conformazione del quadro normativo agli impegni internazionali assunti dal nostro Paese sul versante specifico della protezione dei minori".

(Da avvocati.it del 6.2.2013)