mercoledì 27 febbraio 2013

La prima nota spese non vincola l’avvocato

Se la nota spese non è accettata dal cliente e se l’avvocato dimostra le ragioni per un maggiore compenso, essa non può ritenersi vincolante per il professionista. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1284/2013.
Il caso. Un avvocato svolge la sua attività professionale, in una divisione ereditaria. Terminato il suo compito, intima all’erede, che si è avvalsa di questa sua prestazione, il pagamento di più di 300mln di lire, tramite decreto ingiuntivo. Questa propone però opposizione, respinta dal Tribunale. Decisione confermata in appello. Sostiene l’erede, anche in Cassazione, la vincolatività di una precedente nota spese, in cui veniva quantificata la somma di 95mln di lire. Non sarebbe quindi dovuta l’ulteriore somma.

Il giudizio di legittimità. Per la Suprema Corte, non solo la nota spese non è mai stata accettata espressamente dalla cliente ma l’avvocato ha «validamente giustificato l’invio della seconda richiesta per essere stata la prima erroneamente calcolata al di sotto dei parametri tabellari, avendo applicato lo scaglione della tariffa professionale corrispondente al valore della quota della cliente invece che a quello dell’asse ereditario». L’errore è stato giustamente ritenuto sussistente, poiché l’avvocato si è occupato direttamente dell’effettiva individuazione della massa ereditaria. Peraltro la ricorrente non ha mai mosso alcuna censura circa la ritenuta mancata vincolatività della prima parcella. Già considerando anche solo questo elemento si sarebbe potuta dedurre le legittimità della decisione del giudice di merito, circa la possibilità di formulare la seconda richiesta di compenso da parte del professionista.

(Da avvocati.it del 26.2.2013)