lunedì 4 febbraio 2013

Guardrail pericoloso? Anas condannata per i danni

Cass. Civ., sez. III, sent. 16.1.2013 n° 907

L'insidia stradale, intesa come pericolo occulto, non visibile e non prevedibile, non integra una regola sostanziale, cioè un'autonoma figura di illecito, ma è solo una figura sintomatica del comportamento colposo dell'ente gestore della strada pubblica, che, in virtù del principio del neminem laedere, è tenuto a far si che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al c.d. trabocchetto o insidia stradale. E’ quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 16 gennaio 2013 n. 907 con cui è stato risolto un caso che si protraeva ormai da 24 anni per un giovane diciannovenne, vittima di un incidente stradale.

In particolare, il giovane aveva citato in giudizio l’ANAS per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente automobilistico verificatosi mentre percorreva una strada statale. Infatti, entrando nella rotatoria esistente, l’autovettura sbandava ed andava ad urtare contro un guardrail in cattivo stato di manutenzione con pezzi di lamiera non più agganciati e collocati orizzontalmente, tanto da conficcarsi nel vano motore dell’automobile ed amputando entrambe le gambe del giovane.

L’ANAS nega qualsiasi tipo di responsabilità, ritenendo che la colpa del sinistro era esclusivamente in capo all’attore, evidenziando inoltre che il tratto stradale in considerazione era stato dismesso dalla stessa ANAS e dato in consegna al Comune interessato. Quest’ultimo, costituendosi in giudizio, negava ogni addebito in quanto il guardrail era stato posto in opera dell’ANAS che ne aveva curato la manutenzione da sempre. Il giudice di prime cure ritiene che l’incidente sia dovuto per 2/3 a responsabilità del giovane (eccessiva velocità dell’autovettura) e per 1/3 a responsabilità dell’ANAS che aveva posizionato il guardrail in modo abnorme, respingendo peraltro la domanda di risarcimento nei confronti del Comune. In sede di appello, la Corte territoriale conferma la ripartizione di responsabilità decisa in primo grado e condanna l’ANAS a risarcire anche il danno patrimoniale non liquidato dal Tribunale. Rigetta, infine, la domanda di risarcimento diretta contro il Comune. Con il ricorso di cassazione l’ANAS contesta la sentenza con 4 motivi; in particolare per l’ANAS la Corte di merito aveva ritenuto erroneamente a suo carico l’obbligo di manutenzione e di custodia della strada oggetto dell’incidente, mentre l’obbligo incombeva sul Comune a cui l’ANAS stessa, anni prima, aveva comunicato che il tratto in oggetto non costituiva più strada statale e rientrava nel demanio comunale. Inoltre, secondo l’ANAS essendo la strada di proprietà del Comune – come stabilito dalla stessa Corte di appello – doveva essere riconosciuto che tale ente, come custode, ne aveva la manutenzione, comprensiva del guardrail.

Come si è visto, gli Ermellini ritengono chiara la responsabilità dell’ANAS ritenendo che nel caso di specie la norma di riferimento rimanga pur sempre l'art. 2043 c.c., e la colpa dell'ente gestore sia consistita nell'aver creato un affidamento nell'utente della strada o delle sue pertinenze, sulla non pericolosità della stessa, quale appare, contrariamente a quanto è invece nella realtà accaduto poiché il guardrail, tenuto in cattivo stato di manutenzione, a seguito dell'urto, è penetrato come una lama nell'autovettura tranciando entrambe le gambe del guidatore.

Leggendo la sentenza si ricava che il guardrail causa dell'incidente era stato posto a protezione del tratto di strada sovrastante un torrente dall'ANAS e si congiungeva con un altro guardrail rettilineo posizionato o dall'ANAS o dalla Provincia, con esclusione di alcun intervento da parte del Comune interessato. Inoltre, il tratto di strada non era stato mai formalmente consegnato al Comune di dall'ANAS, che ne aveva sempre curato la manutenzione. Secondo i giudici del Palazzaccio a Corte di merito ha escluso correttamente qualsiasi responsabilità del Comune per non aver posizionato il guardrail e per non averne curato la manutenzione, né ordinaria né straordinaria, perché questa era di pertinenza esclusiva dell'ANAS che, indipendentemente da qualsiasi provvedimento sulla proprietà formale della strada, ha continuato a comportarsi come proprietaria della rotatoria e dei vari tratti di accesso alla stessa, anche dopo l'incidente de quo. Da qui il rigetto del ricorso presentato dall’ANAS.


(Da Altalex del 29.1.2013. Nota di Alessandro Ferretti)