mercoledì 20 febbraio 2013

Illecito amministrativo: si applica disciplina in vigore al momento del fatto

Trib. Torino, sez. III civ., sent. 28.11.2012 n° 6902
La legittimità di un provvedimento amministrativo va valutata, quanto ai presupposti di fatto e giuridici, con riferimento alle norme di legge in vigore al momento della sua adozione. E' quanto ha stabilito la Terza Sezione Civile del Tribunale di Torino, con la sentenza 28 novembre 2012, n. 6902.
L’art 1 della legge n. 689/1981, sotto la rubrica “principio di legalità”, prevede testualmente che "Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”.
Secondo l’orientamento della Cassazione, condiviso dal Tribunale, “in tema di illeciti amministrativi, l’adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia, di cui all’art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l’assoggettamento del fatto alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore eventualmente più favorevole, a nulla rilevando che detta più favorevole disciplina, successiva alla commissione del fatto, sia entrata in vigore anteriormente all’emanazione dell’ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria, non trovando applicazione analogica gli opposti principi di cui all’art. 2, commi 2 e 3, c.p., attesa la differenza qualitativa delle situazioni”.
Nel caso di specie, l’adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia, di cui all’art. 1 della legge n. 689 del 1981, comportava l’assoggettamento del fatto illecito contestato nel 2005 alla legge del tempo del suo verificarsi, ossia al D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 336, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore, di cui al D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 158.
In particolare, non rileva che tale ultima normativa ora richiamata, successiva alla commissione del fatto illecito, sia entrata in vigore anteriormente all’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione n. 21 del 22 marzo 2010, non trovando applicazione analogica gli opposti principi di cui all’art. 2, commi 2 e 3, c.p., attesa la differenza qualitativa delle situazioni.
(Da Altalex del 17.1.2013. Nota di Simone Marani)