domenica 10 febbraio 2013

Inciampa su radice fuoriuscita da asfalto, responsabile al 50%

Rilevanti le grandi dimensioni del tratto di strada logoro.
Il tribunale di Roma applica ancora le tabelle della Capitale

Il pedone che si ferisce inciampando sulla grande radice che attraversa l'asfalto ha diritto al danno patrimoniale e non patrimoniale ma è titolare di una responsabilità concorrente al 50 per cento. Lo ha stabilito il tribunale di Roma che, con la sentenza 22887/12, ha accolto il ricorso di una signora che si era fatta male cadendo su una grossa radice che apriva l'asfalto. I giudici, applicando ancora le tabelle della Capitale, hanno liquidato il pregiudizio ritenendo che la donna fosse responsabile al 50 per cento dell'evento perché la radice era molto evidente. In particolare in sentenza si legge che ove si verifichi un sinistro a seguito di non corretta manutenzione del manto stradale da parte dell'ente preposto alla tutela, la responsabilità gravante sulla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 2051 Cc, per l'obbligo di custodia delle strade demaniali è esclusa ove l'utente danneggiato abbia tenuto un comportamento colposo tale da interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, dovendosi altrimenti ritenere, ai sensi dell'articolo 1227 Cc primo comma, che tale comportamento integri soltanto un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale, la responsabilità della pubblica amministrazione (in applicazione di tale principio, il Tribunale di Roma ha affermato la responsabilità concorrente del danneggiato nella causazione dell'evento lesivo determinato dalle radici di un albero, rilevando che il pedone, tenuto conto delle dimensioni e della estensione sul marciapiede della pianta, avrebbe potuto prestare maggiore attenzione ed evitare il sinistro).

Debora Alberici (da cassazione.net)