lunedì 25 febbraio 2013

Cancellazione dall'albo e radiazione, non c’è analogia

Cass. Civ., SS.UU., sent. 12.12.2012 n° 22785

L’avvocato che abbia subito la sanzione della cancellazione dall’Albo non deve aspettare 5 anni per procedere con la domanda di reiscrizione. Tale termine, infatti, risulta previsto esclusivamente nel caso in cui sia stata irrogata la più grave sanzione della radiazione.
E’ questo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 12 dicembre 2012, n. 22785 in tema di reiscrizione all’albo dopo avvenuta cancellazione a mezzo di provvedimento disciplinare. In particolare, l’avvocato  era stato cancellato dall’albo a seguito della sanzione penale subita per aver introdotto sostanze stupefacenti in carcere con cessione ad un proprio assistito. Dopo circa tre anni il professionista si vede respingere dall’Ordine degli Avvocati  la richiesta di reiscrizione all’albo, in quanto quest’ultima non poteva avvenire  se non prima del decorso del termine di cinque anni da quando era divenuta esecutiva la precedente delibera di cancellazione, dovendo trovare applicazione analogica la disciplina prevista nel caso di  reiscrizione a seguito di radiazione.
Dopo il passaggio davanti al Consiglio Nazionale Forense con lo stesso esito,  l’avvocato presenta ricorso per cassazione trovando fondamento nel giudizio della Corte.
Infatti, secondo gli Ermellini la posizione dell’avvocato si riallaccia all’insegnamento della Cassazione stessa secondo cui in presenza di una domanda di reiscrizione nell'albo degli avvocati di colui che abbia in precedenza subito la sanzione disciplinare della cancellazione, non trova applicazione, in via d'interpretazione analogica, l'art. 47 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, cioè l’ipotesi relativa alla radiazione. Infatti, secondo il Palazzaccio,  essendo la cancellazione concepita dal legislatore come sanzione meno grave della radiazione, non sussistono le condizioni per postularne l'applicazione anche quando il professionista che chiede la reiscrizione era stato in precedenza cancellato e non radiato, benché la durata del tempo frattanto decorso possa essere autonomamente valutata ai fini dell'apprezzamento della sussistenza del requisito della condotta "specchiatissima ed illibata", che l'art. 17 del medesimo provvedimento legislativo richiede per l'iscrizione nell'albo.
Nel caso concreto, secondo Piazza Cavour, dalla decisione del Consiglio Nazionale Forense non è possibile desumere che il collegio giudicante abbia valutato la durata del tempo trascorso tra la cancellazione e la richiesta di reiscrizione nell'albo ai fini di escludere il prescritto requisito della condotta "specchiatissima ed illibata", dovendosi riferire al contrario alla vietata applicazione analogica del termine quinquennale previsto in caso di radiazione. Da qui la cassazione della sentenza impugnata con rinvio della causa al Consiglio Nazionale Forense perché la riesamini alla luce del principio di diritto sopra richiamato.

(Da Altalex del 9.1.2013. Nota di Alessandro Ferretti)