venerdì 8 febbraio 2013

Equitalia, sospensione riscossione somme iscritte a ruolo

Messaggio Inps del 28.1.2013 n. 1636
e Direttiva Equitalia dell' 11.1.2013 n. 2

La legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) ha introdotto importanti novità in tema di riscossione dei tributi introducendo all’art. 1, commi da 537 a 543 un procedimento, ad iniziativa del contribuente, che regola la sospensione della riscossione da parte degli Agenti della Riscossione (AdR).

La richiesta di pagamento contenuta nella cartella o nell'avviso (es. accertamento esecutivo, avviso di addebito) può essere sospesa in via amministrativa, giudiziale e, in alcuni casi, anche rivolgendosi direttamente a Equitalia. La legge di Stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ha previsto la possibilità di sospendere la riscossione direttamente con Equitalia. La nuova disciplina ha dato forza di legge all’iniziativa attivata da Equitalia nel 2010 con una direttiva interna (n. 10/2010), con cui si consentiva ai cittadini, in alcuni specifici casi, di rivolgersi direttamente a Equitalia per chiedere la sospensione della riscossione.

Dal 1° gennaio 2013 i soggetti incaricati della riscossione coattiva debbano sospendere, immediatamente, ogni attività finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o loro affidate a seguito della presentazione da parte del debitore di una dichiarazione attestante la sussistenza di una causa idonea a rendere il credito stesso non esigibile.

Il comma 538 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2013, ha previsto che il contribuente, in presenza della notifica del primo atto di riscossione o di un atto della procedura cautelare o esecutiva attivata dal competente AdR, possa presentare al medesimo, anche con modalità telematiche, una dichiarazione idonea a documentare che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

  da prescrizione o decadenza del credito, prima della formazione del ruolo;

    da provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;

  da sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale

   da sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;

   da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;

    da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.

La dichiarazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla ricezione dalla notifica dell'atto, accompagnata dalla documentazione che giustifica la richiesta (es. ricevuta di pagamento, provvedimento di sgravio, sentenza e ect...) e da un documento di riconoscimento.

Le disposizioni fin qui illustrate per espressa previsione dell’art. 1, comma 543 della legge di stabilità, si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge, ovvero anteriormente al 1° gennaio 2013. La fattispecie fa riferimento alle comunicazioni trasmesse dagli AdR in vigenza della disciplina dettata dalla Direttiva di gruppo di Equitalia n. 10/2010 del 6 maggio 2010. In tal caso, gli adempimenti di cui al comma 539 dovranno essere completati entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge di stabilità che è avvenuta il 29 dicembre 2012.

(Da fiscoetasse.com del 4.2.2013)