sabato 19 gennaio 2013

Restyling delle scale, paga anche condomino del piano terra


E’ valida la delibera adottata dall’assemblea, che aveva onerato economicamente anche la condomina che vive in un appartamento a piano terra. E’ quanto statuito dalla Corte di Cassazione, nell’ordinanza 21886/2012.
Il caso. In seguito alla delibera dell’assemblea condominiale sulla ripartizione delle spese da sostenere per i lavori in programma nello stabile, una condomina, che vive in un appartamento a piano terra, rivendica, alla luce della collocazione della sua abitazione, il diritto ad essere esonerata dalla spesa per il rifacimento delle scale, posto che ella non utilizza le scale. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello ritengono la delibera contesta «valida» laddove «aveva posto a carico» della condomina le spese per il «rifacimento delle scale», in quanto quei lavori «avevano ad oggetto il consolidamento delle scale ed erano concernenti la statica di parti comuni necessarie del fabbricato». La donna allora ricorre per cassazione, ma nuovamente senza successo.

Il giudizio di legittimità. In particolare, la Suprema Corte, confermando la decisione dei giudici di merito, ribadisce che i lavori relativi alle scale si configurano come «opere di consolidamento riguardanti la statica del fabbricato» e non come «opere di mero rifacimento», a maggior ragione se questi «vennero decisi in ottemperanza ad una ordinanza sindacale». Pertanto, poiché le spese «avevano ad oggetto la statica dell’edificio», è assolutamente legittimo che esse vengano poste a carico della condomina, dal momento che le scale, essendo «elementi strutturali necessari alla edificazione di uno stabile condominiale e mezzo indispensabile per accedere al tetto e al terrazzo di copertura», conservano la qualità di «parti comuni».


(Da avvocati.it del 17.1.2013)