mercoledì 30 gennaio 2013

Inabitabilità immobile, richiesta la prova effettiva

Cass. Civ., sez. III, sent. 13.12.2012 n° 22923

L'abbandono dell'abitazione senza la prova effettiva dell'inabitabilità non da diritto al risarcimento del danno. Lo ha deciso la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 13 dicembre 2012, n. 22923.

Il caso vedeva un condomino citare in giudizio il condominio per vedersi risarciti i danni derivanti da infiltrazioni. A seguito del decesso dell'attore, succedevano nella sua posizione gli eredi di questo i quali si vedevano riconosciuti, dai giudici di primo grado, sia il diritto al risarcimento dei danni subiti che il mancato godimento dell'immobile abbandonato durante la causa.

I giudici di secondo grado, sebbene confermassero il diritto al risarcimento per i danni derivanti dalle infiltrazioni, negavano il diritto al risarcimento derivante dall'inabitabilità dell'immobile.

La Corte di Cassazione concorda con i giudici di appello. La successione a causa di morte comporta, secondo i giudici di legittimità, la confusione tra la quota ereditaria del patrimonio del de cuius ed il patrimonio del successore in capo a quest’ultimo; egli non costituisce un soggetto di diritto diverso a seconda che faccia valere la sua qualità di erede oppur no: in altri termini, un individuo quale erede non è soggetto suscettibile di differenziarsi da sé medesimo non in qualità di erede, quando faccia valere rapporti giuridici nei quali sia subentrato per effetto di quella successione a causa di morte.

Nonostante tale pacifico principio di diritto, i giudici di legittimità confermano la pronuncia di secondo grado nella parte in cui nega l'esistenza, in capo agli eredi, di un diritto al risarcimento per mancato godimento dell'immobile. Secondo i giudici, infatti, non poteva dirsi esistente un siffatto diritto, a causa della mancanza di una prova reale del fatto che l'abbandono dell'abitazione fosse dovuto ad una effettiva inabitabilità dell'immobile e non da una scelta dei proprietari.

(Da Altalex del 4.1.2013. Nota di Simone Marani)