mercoledì 23 gennaio 2013

Danno da perdita delle cure domestiche


Cass. civ., sez. III, sent. 13.12.2012 n° 22909

Il danno morale, pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale, non può essere ricompreso nel danno biologico e deve, quindi, essere liquidato a parte, tramite criterio equitativo. Tale criterio dovrà tener conto di ogni circostanza del caso concreto. Deve essere risarcita la perdita delle cure domestiche anche nel caso in cui la vittima (casalinga) aveva a proprio servizio una colf. I congiunti della vittima (investita mentre transitava a piedi una strada) di un illecito hanno diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali come diritto proprio e personale, e non anche quale semplice effetto riflesso del danno subito dalla vittima. Con la sentenza 13 dicembre 2012, n. 22909 i giudici della Corte di Cassazione, nella sezione seconda, hanno, infatti, precisato che nel caso di morte di una casalinga i congiunti con essa conviventi hanno diritto al risarcimento del danno subito per la perdita delle prestazioni attinenti alla assistenza ed alla cura dalla stessa fornita. Tali attività, seppur non produttive di reddito, sono secondo la Corte economicamente individuabili facendo riferimento al triplo della pensione sociale oppure ancora al reddito di una collaboratrice familiare. La Cassazione con la sentenza in commento ha, quindi, riconosciuto ai superstiti, marito e tre figli, un risarcimento aggiuntivo a carico dell’assicurazione dell’automobilista, per la perdita delle cure familiari. I giudici della Corte vanno anche oltre precisando che tale risarcimento spetta anche nella ipotesi in cui la vittima abbia colf. La cassazione ribadisce l’erroneità della liquidazione del danno in misura pari ad una frazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico e ciò in quanto tale criterio non rende evidente e controllabile l'iter logico attraverso cui il giudice di merito è pervenuto alla relativa quantificazione, né permette di stabilire se e come abbia tenuto conto della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo.

(Da Altalex del 14.1.2013. Nota di Manuela Rinaldi)