lunedì 21 gennaio 2013

I “giusti confini” del domicilio informatico


Cass. pen., sez. V, sent. 26.10.2012 n° 42021

La sentenza n. 42021/2012 rappresenta la giusta occasione per la Corte Suprema al fine di tracciare i confini corretti del “domicilio informatico” disciplinato dall’art. 615-ter c.p.
L’organo giudicante nel riconoscere la legittimità della querela, presentata dal legale rappresentante di una società titolare del server di posta elettronica violato da un tecnico informatico che si è appropriato di indirizzi e-mail, sottolinea che per “domicilio informatico” disciplinato dall’art. 615-ter c.p. si intende lo spazio ideale (ma anche fisico in cui sono contenuti i dati informatici) di pertinenza della persona, a cui viene estesa la tutela della riservatezza della sfera individuale, quale bene anche costituzionalmente protetto.
Tuttavia, prosegue la Corte di Cassazione, l'art. 615-ter c.p. non si limita a tutelare solamente i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concreta nello "jus excludendi alios", quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla sfera di pensiero o all'attività, lavorativa o non, dell'utente; con la conseguenza che la tutela della legge si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali dei dati, sia che titolare dello "jus excludendi" sia persona fisica, persona giuridica, privata o pubblica, o altro ente.
In realtà, al fine di comprendere l’interpretazione fornita dalla Corte, bisogna premettere che in via di principio proprio con riferimento all’art. 615-ter occorre verificare se, e in che senso, un sistema possa essere considerato un luogo. Al fine di evitare confusioni, difatti, bisogna preliminarmente distinguere tra il luogo ove è collocato il sistema, e l’ipotesi del sistema quale luogo o comunque proiezione di luogo.
Nel primo caso era possibile arrivare ad una tutela del sistema attraverso un’interpretazione estensiva del concetto di privata dimora (si vedano recenti decisioni giurisprudenziali che ammettono l’operatività dell’art. 614 c.p. anche rispetto agli impianti industriali: Cass., sez. V, n. 85 del 17/10/90).
Nel secondo caso ci si trova di fronte ad una situazione del tutto nuova. La specifica novità è rappresentata dal fatto che i sistemi informatici e telematici non costituiscono più soltanto mezzi attraverso i quali il soggetto può esprimere le proprie idee, capacità professionali etc. Essi costituiscono dei luoghi di concezione diversa da quelli tradizionali dove l’uomo non solo proietta la propria persona fisica, ma addirittura trasferisce alcune facoltà intellettuali.
La connotazione tecnologica comporta però anche problemi relativi all’esatta individuazione della sfera spaziale di appartenenza di un dato soggetto. Mentre l’abitazione, o anche il locale dove si trova l’elaboratore, presenta delimitazioni di carattere fisico (mura, porte, etc.) che, di per sé, consentono di individuare agevolmente la sfera spaziale suscettibile di tutela, il sistema informatico si presenta invece come un’entità immateriale, localizzata solo ed esclusivamente da un diverso numero di informazioni. Il luogo informatico nasce attraverso l’inserimento di informazioni (si pensi al software applicativo ed operativo) e si separa dall’esterno grazie ad altre informazioni (si pensi alle chiavi logiche che delimitano l’accesso nel sistema).
Al fine di risolvere tale spinoso problema la legge 547/93 ha assicurato il riconoscimento giuridico di questo nuovo concetto di domicilio informatico, inteso come il bene giuridico per la cui tutela l’ordinamento garantisce il diritto di esplicare liberamente qualsiasi attività lecita all’interno del luogo informatico (inteso come spazio ideale, i cui confini “virtuali” sono rappresentati da informazioni), con facoltà di escludere terzi non graditi.
Nel caso di specie, inoltre, sostiene la Corte Suprema, sono stati accertati tutti i requisiti previsti dall’art. 615-ter c.p. al fine della corretta configurazione del reato di accesso abusivo al sistema informatico.

(Da Altalex del 7.12.2012. Nota di Michele Iaselli)