domenica 4 marzo 2012

Telefono guasto in studio, risarcimento danni

Tribunale Brindisi, sez. Ostuni, sentenza 30.12.2011

La sospensione del servizio in assenza di congruo preavviso è affetta da illiceità; pertanto, in ragione dell’uso professionale della linea telefonica deve ritenersi, in applicazione di una regola di esperienza di difficile smentita, che l’interruzione improvvisa della medesima sia idonea ad arrecare disagi e danni.
È questo, in estrema sintesi, quanto affermato nella sentenza in commento.
Il fatto
Un ristoratore stipulava con una Compagnia telefonica un contratto per la fornitura di servizi di telefonia mobile attraverso sette utenze, da pagarsi mediante disposizione bancaria mensile (R.I.D.). A causa di un incolpevole disguido dell’utente, rimanevano insolute alcune mensilità: pertanto, la Compagnia telefonica, senza dare alcun preavviso, interrompeva il flusso delle chiamate in entrata ed uscita per sei delle sette linee telefoniche.
Contattato il call center della Compagnia, il ristoratore apprendeva che solo dopo il pagamento delle somme insolute avrebbe conseguito il ripristino del servizio. Pur disponendo il relativo bonifico, tuttavia, la Compagnia non solo non riattivava il servizio ma, addirittura, addebitava all’utente anche un importo a titolo di penale per recesso anticipato.
Le domande proposte in giudizio
Il ristoratore, pertanto, in seguito al fallimento del tentativo di conciliazione, chiamava in giudizio la Compagnia telefonica domandando, oltre l’immediata riattivazione delle linee telefoniche, di:
    accertare e dichiarare l’illegittimità della interruzione del servizio e del prelievo della somma comminata a titolo di penale per l’asserito recesso anticipato (con conseguente restituzione della somma addebitatagli);
    di condannare la Compagnia telefonica al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
La decisione del Giudice
Il Tribunale, accerta e dichiara l’illegittimità della interruzione del servizio e, conseguentemente, del prelievo della somma comminata a titolo di penale per l’asserito recesso anticipato, ha ordinato lo storno parziale dalla fattura in questione e la restituzione della relativa somma, condannando altresì la Compagnia telefonica convenuta  al risarcimento dei danni patrimoniali.
Le argomentazioni della decisione
Il Giudice rileva innanzitutto che la copia del contratto fornita dalla Compagnia telefonica, da un lato, recava una sottoscrizione che l’attore sostiene essere apocrifa, e che il medesimo ha provveduto a disconoscere nei termini e nelle forme di rito così come il contenuto, dall’altro, risultava ictu oculi illeggibile in virtù della grandezza inadeguata dei caratteri utilizzati.
Peraltro, poiché parte convenuta non formulava richiesta di verificazione, il contratto deve ritenersi privo di qualunque efficacia probatoria.
Sull’illegittimità dell’interruzione del servizio
Conseguentemente, il giudice rileva l’applicabilità della carta dei servizi pubblicata dal gestore in base alla quale il cliente sarebbe dovuto essere stato avvertito del suo stato di morosità in un momento antecedente alla sospensione del servizio. Cosa, invece non avvenuta.
Pertanto, non risultando rispettate le condizioni della carta dei servizi, la condotta della Compagnia risulta illegittima.
Tale illegittimità emerge anche alla luce della disciplina codicistica.
Infatti, il rapporto intercorso tra le parti va ricondotto allo schema contrattuale del contratto di somministrazione, secondo cui il somministrante non può sospendere l’esecuzione senza dare un congruo preavviso (art. 1565 c.c.); condizione, come detto, non rispettata.
Conseguentemente, illustra il Giudice, “tanto la sospensione del servizio (in assenza di congruo preavviso), quanto la conseguente illegittima risoluzione del contratto e l’applicazione della penale, sono affetti da illiceità”: ciò, anche in applicazione del principio di buona fede oggettiva ex art. 1375 c.c. 
Sul risarcimento del danno
In ragione dell’uso professionale e sistematico della linea il Giudice argomenta che “deve ritenersi, in applicazione di una regola di esperienza di difficile smentita, che l’interruzione improvvisa della linea telefonica (…) sia stata idonea ad arrecare disagi e danni all’attore”. In particolare, nel caso in esame il Giudice identifica:
    il danno emergente nelle spese relative alla divulgazione del nuovo recapito telefonico;
    il lucro cessante nella perdita di clientela per l’impossibilità di ricevere le prenotazione mediante l’uso del mezzo telefonico.
Alla luce dell’impossibilità di quantificazione tale danno, il Giudice, a norma dell’art. 1226 c.c., provvede alla liquidazione del medesimo con valutazione equitativa.
Quanto al profilo del danno non patrimoniale, invece, il Giudice ritiene non provato alcun pregiudizio esistenziale lesivo dell’art. 2 Cost.

(Da Altalex dell’1.3.2012. Nota di Giulio Spina)