martedì 13 marzo 2012

Praticante avvocato sospeso non può difendersi da solo

La possibilità di ricorrere al Cnf e alle Sezioni unite va riconosciuta solo a chi è iscritto all'Albo forense. È illegittimo il ricorso proposto personalmente dal praticante avvocato contro la sospensione dall'esercizio della professione perché egli è privo dello «ius postulandi»: l'iscrizione in un registro e non nell'albo degli avvocati non abilita al ricorso per cassazione in sede disciplinare e dunque il praticante non può presentare istanza per la sospensione dell'esecutività della decisione. Lo ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza n. 3852 del 12 marzo 2012.
Il caso
Una praticante avvocato, è stata tratta in giudizio disciplinare davanti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vigevano che l'ha condannata alla sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di otto mesi per avere esercitato una difesa penale in sede non consona alla sua abilitazione, per avere partecipato alle udienze avvalendosi di una nomina a sostituto processuale che recava la firma falsificata del dominus e per avere riscosso un compenso professionale dalla sua assistita ignara che la giovane non fosse abilitata alla sua difesa. Dopo che il ricorso le è stato respinto dal Consiglio nazionale forense, la donna ha proposto per cassazione il ricorso sottoscrivendolo personalmente. Le sezioni unite civili hanno ritenuto, in linea con la Corte di merito, che la sottoscrizione non sia stata legittima, «difettando del necessario ius postulandi il praticante avvocato, che è iscritto in uno specifico registro e non in un albo, non può compiere tutte le attività consentite all'avvocato: in particolare non è abilitato al ricorso per cassazione in sede disciplinare». Ma non solo. Subisce ad esempio la stessa sorte il ricorso, proposto personalmente dal praticante avvocato al Consiglio nazionale forense, col quale si censura il provvedimento, emesso dal Consiglio dell'ordine territoriale, di cancellazione dal registro speciale dei praticanti a causa dell'interruzione ultrasemestrale della pratica. «Analogamente a quanto disposto in tema di procedimento disciplinare - si legge in sentenza - la possibilità di proporre ricorso al Consiglio nazionale forense o alle Sezioni unite della Corte di cassazione da parte di soggetto non iscritto all'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori presuppone pur sempre che si tratti di soggetto iscritto almeno all'albo degli avvocati, poiché, in mancanza di tale condizione, il ricorrente è privo dello "ius postulandi" indispensabile per stare in giudizio di persona». Per questo motivo, Piazza Cavour ha ritenuto il ricorso inammissibile.

(Vanessa R. – da telediritto.it del 13.3.2012)