sabato 31 marzo 2012

Necessaria nuova legge professionale ma senza delegificazione

Pubblichiamo il testo della mozione con la quale il Congresso Nazionale Forense Straordinario di Milano (23-24 marzo 2012) si è espresso in materia di riforma degli ordinamenti professionali invitando CNF ed OUA a chiedere al Parlamento, al Presidente del Consiglio ed al Ministro della Giustizia di disciplinare con norma ordinaria la professione forense considerata la rilevanza sociale, la "specialità" della professione forense e la sua rilevanza costituzionale.
CNF ed OUA vengono inoltre invitati ad impegnarsi per una immediata convocazione di un comitato ristretto al fine di predisporre una proposta la quale sappia adeguare il disegno di legge 3900 alle recenti modifiche legislative introdotte con la Legge 14 settembre 2011, n. 148, salvaguardando il ruolo di soggetto costituzionalmente rilevante dell'Avvocato e il suo imprescindibile e peculiare ruolo per la difesa dei diritti dell'uomo, coerentemente con l'inviolabilità della difesa tecnica sancita dall' art. 24 della Carta Costituzionale, cosicché si possa costituire un progetto organico da consegnare al Ministro della Giustizia (da Altalex del 31.3.2012).

CONGRESSO STRAORDINARIO FORENSE MILANO 23-24 MARZO 2012

Il Congresso Straordinario Forense
VISTE
le disposizioni, contenute nella "Legge di stabilità 2012", che rimettono ad un regolamento di delegificazione la disciplina della riforma degli ordinamenti professionali e che dispongono l'abrogazione delle norme sugli ordinamenti professionali vigenti in contrasto con i principi dettati per il regolamento di delegificazione;
RILEVATO
- che l'ordinamento della professione di avvocato è materia che attiene, tra l'altro, all'organizzazione della giurisdizione, non potendosi consentire se non in aperta contraddizione con il principio di parità delle parti di cui all'art. 111 Cost., che la figura dell'avvocato sia regolato da fonte diversa da quella che regola la figura del giudice;
- che il rilievo costituzionale della professione di avvocato è posto anche a presidio del diritto alla difesa dei cittadini (art. 24 Cost.);
- che i principi posti ad indirizzo del previsto potere regolamentare del Governo sono del tutto generici e non adeguati alla complessità del quadro normativo che verrebbe abrogato;
- che si è in presenza di una abdicazione della funzione della legge a vantaggio di un potere regolamentare che appare libero e non circoscritto da adeguati limiti che lo configurino come discrezionale e quindi sindacabile;
- che tale potere regolamentare verrebbe quindi ad incidere sulla libertà di esercizio della professione, con palese violazione delle riserve di legge, sia assolute che relative, poste dalle norme costituzionali richiamate, oltre che dall'art. 41, comma 2, Cost.;
- che inoltre nella materia delle professioni la potestà regolamentare non spetta allo Stato;
IMPEGNA
il Consiglio Nazionale Forense unitamente all'OUA affinchè sia formalmente richiesta la disponibilità del Governo alla rinunzia alla ipotesi di normazione secondaria tramite DPR e in ogni caso a richiedere al Parlamento, al Presidente del Consiglio ed al Ministro della Giustizia di disciplinare con norma ordinaria la professione forense considerata la rilevanza sociale, la "specialità" della professione forense e la sua rilevanza costituzionale;
il Consiglio Nazionale Forense unitamente all'OUA a chiedere altresì al Governo che anche per gli altri punti previsti dall'art. 3 comma 5 del DL 138/2011, convertito in legge 148/2011, si proceda non ricorrendo alla mera potestà regolamentare governativa ma riaffidando alla discussione parlamentare e alla correlativa assunzione di responsabilità politica dello stesso l'attuazione di tale disciplina.
INVITA ANCORA
ad impegnare il CNF e l'OUA alla immediata convocazione di un comitato ristretto cui partecipano, rappresentanti degli Ordini su base distrettuale, rappresentanti delle Associazioni forensi e delle Unioni al fine di predisporre una proposta, il più ampiamente condivisa, la quale sappia adeguare il disegno di legge 3900 alle recenti modifiche legislative introdotte con la legge 14 settembre 2011, n. 148, salvaguardando il ruolo di soggetto costituzionalmente rilevante dell' Avvocato e il suo imprescindibile e peculiare ruolo per la difesa dei diritti dell'uomo, coerentemente con l'inviolabilità della difesa tecnica sancita dall' art. 24 della Carta Costituzionale, cosicché si possa costituire un progetto organico da consegnare al Ministro della Giustizia entro la fine di Aprile 2012
AUSPICA
un intervento del Presidente della Repubblica a sostegno di quanto sopra.