giovedì 3 novembre 2011

Tormenta l’ex per vedere la figlia naturale, è violenza privata

... e non esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Uomo condannato, fra l'altro, per aver minacciato di divulgare i filmini "hard" della coppia.
Tormentare l'ex compagna arrivando a indurla a lasciare un'associazione professionale e minacciandola di diffondere filmini hard per vedere la figlia naturale è violenza privata e non il meno grave reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza numero 39353 del 2 novembre 2011, ha confermato la condanna per violenza privata nei confronti di un 60enne di Cagliari che tormentava l'ex amante per vedere la figlia.
In particolare l'uomo l'aveva messa sotto pressione a tal punto da indurre la donna a cancellarsi da un'associazione professionale. Non solo. L'aveva anche minacciata di divulgare un filmino che ritraeva la coppia in momenti intimi.
Quindi era scattata la denuncia e poi la condanna da parte dei giudici sardi. Ora la quinta sezione penale l'ha resa definitiva.
Gli Ermellini hanno motivato tracciando le differenze sostanziali fra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di violenza privata.
«In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.), - si legge in sentenza - la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico di guisa che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato; è, inoltre, necessario che la condotta illegittima non ecceda macroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, anche arbitrariamente, un proprio diritto, ponendo in essere un comportamento costrittivo dell'altrui libertà di determinazione, giacché, in tal caso, ricorrono gli estremi della diversa ipotesi criminosa di cui all'art. 610 cod. pen.».

Debora Alberici (da cassazione.net)