venerdì 18 novembre 2011

Revocabili donazioni alla moglie adulterina

I giudici della II sezione civile di piazza Cavour, con la sentenza 4 novembre 2011, n. 22936 tornano ad affrontare la questione giuridica della revocabilità della donazione tra coniugi per ingratitudine, in ipotesi di tradimento. Una donna convola a nozze con un uomo più anziano di 40 anni, riceve in donazione un cospicuo patrimonio mobiliare ed immobiliare, lo tradisce e lo abbandona, in seguito ha un figlio dal suo amante.
Il marito abbandonato, nel 1993, intraprende la via della giustizia e in primo grado ottiene il rigetto di tutte le domande formulate. In grado d’appello la corte territoriale individua nella condotta della moglie il requisito dell’ingratitudine, necessario per revocare le donazioni, limitatamente all’appartamento, riconoscendo la simulazione della vendita e condannando la moglie al rilascio dell’immobile.
La Cassazione condivide le argomentazioni, confermando le statuizioni dei giudici di merito territoriali.
In particolare la relazione extraconiugale, la mancanza di solidarietà e di riconoscenza, rappresentano i sintomi dell’ingratitudine che assurgono ad “ingiuria grave”, posta a base della revocazione della donazione dell’immobile, ex artt. 800 e 801 c.c.
La Corte territoriale non trova invece una giustificazione alla revoca della donazione dei 730 milioni di lire, in quanto il trasferimento non viene definito quale donazione bensì una particolare forma di gestione delle comuni risorse: l’intestazione dei titoli alla moglie risaliva ad un’epoca successiva alla celebrazione delle nozze quando era ormai in corso la convivenza coniugale ed inoltre non era possibile stabilire la iniziale provenienza della somma. Pertanto ciò era stato ritenuto valutabile soltanto al fine di configurare la condotta della moglie come ingiuria.

(Da Altalex del 17.11.2011. Nota di Laura Biarella)