mercoledì 2 novembre 2011

Negligenza professionale, va provata la probabilità di un giudizio favorevole

L'avvocato non deve risarcire il cliente se ha perso la causa qualora questo non riesca a dimostrare che, altrimenti, il giudizio sarebbe stato favorevole. Ciò neppure in caso di errori sul rito.
Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Roma che ha respinto il ricorso del socio di una cooperativa che aveva fatto causa alla società affidando l'incarico a un legale che aveva commesso alcuni errori legati alla procedura, sui termini processuali.
Ma non era riuscito a provare, tuttavia, che senza quegli errori avrebbe vinto la causa.
In particolare, ad avviso del Collegio la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., da commisurare alla natura dell'attività esercitata.
Inoltre, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito.

Debora Alberici (da cassazione.net)