martedì 15 novembre 2011

Guidava usando registratore vocale, multato collega

Con la sentenza n. 20810/11, la Corte di Cassazione ha confermato la multa per violazione del codice della strada inflitta ad un avvocato, perchè guidava mentre utilizzava un registratore vocale digitale: si tratta comunque di un'apparecchiatura che richiede l'uso delle mani.
Il caso. L’avvocato protagonista della vicenda decideva di optare per l’impiego di un registratore vocale digitale, trattandosi del modo più semplice per prendere appunti mentre era alla guida della sua autovettura. Tuttavia, viene fermato dalla Polizia Municipale, che gli contesta la violazione del divieto, fissato dal Codice della Strada, di utilizzare, «durante la marcia», apparecchi radiotelefonici. L’avvocato, multato, si difende sostenendo che il Codice della Strada «non punisce l’uso di un registratore digitale, mentre si è impegnati alla guida». E, allo stesso tempo, afferma che «impugnava un registratore digitale e non un telefono cellulare».
Il giudizio di legittimità. Secondo la Cassazione, la sanzione era giustificata perché, secondo quanto attestato nel verbale, il conducente utilizzava un cellulare, e, comunque, in alternativa, era stato proprio il conducente ad ammettere l’uso di un altro apparecchio, mentre era alla guida, anch’esso «da punire allo stesso modo». Per i giudici di legittimità, la ricostruzione proposta è ambigua: manca la contestazione, da parte dell’automobilista ricorrente, alla «fede privilegiata del verbale» o, in alternativa, la «querela di falso». In particolare, «essendo stata omessa impugnazione sul punto, il Tribunale non aveva il potere di ritenere apoditticamente assodato che quello non era un cellulare, ma doveva rilevare che il Giudice di Pace aveva motivato la sua decisione su questa ratio e che essa non era stata convenientemente impugnata, con la conseguente formazione del giudicato su una questione decisiva». Adesso, però, spetta alla Cassazione «rilevare d’ufficio il giudicato», con conseguente rigetto del ricorso e conferma della condanna per l’avvocato-automobilista.

(Da avvocati.it del 14.11.2011)