venerdì 4 novembre 2011

L’incostituzionalità del contributo unificato per le sanzioni amministrative

di Fabrizio Bruni (presidente Associazione Avvocati Romani)

La nostra nobilissima professione è letteralmente intrisa dei problemi della vita di tutti i giorni. Quelli dei nostri assistiti, certo, che sono il nostro cruccio e il nostro piacere (quando riusciamo a risolverli), ed anche il pane quotidiano. Ma anche i problemi personali che sono costituiti per esempio dai problemi pratici che si incontrano tutti i giorni nell’esercizio dell’attività professionale. Non esiste Avvocato che operi in una grande città come Roma il quale non debba misurarsi quotidianamente con il traffico veicolare e con la necessità del parcheggio per recarsi e per stazionare nei luoghi di lavoro, come esattamente avviene per tutti i cittadini. Né si può negare che per le Amministrazioni Locali la circolazione stradale, da problema ancora esistente, sia divenuta anche una forma di finanziamento di rilevante portata, specie negli ultimi anni in cui le multe per violazioni del codice della strada sono aumentate di molto per numero e per valore. Si sono infatti susseguiti numerosi interventi legislativi in tal senso, ma mai si sarebbe potuto immaginare che arrivasse “il padre” di tutti i provvedimenti, introdotto dall’art. 212 della legge finanziaria 2010 che ha introdotto il versamento del contributo unificato anche per poter iscrivere a ruolo una causa di opposizione a sanzione amministrativa o di opposizione a cartella esattoriale (o intimazione). Tale norma applica in questa materia il principio, già adottato negli ultimi anni a mezzo di tante altre norme, di far pagare il cittadino somme sproporzionate in assoluto e, nel caso specifico, in relazione al risultato da raggiungere, al fine di “disincentivare” il “suddito” dal reagire nell’unico modo consentito: quello della tutela giurisdizionale.  Nel caso delle multe per violazioni del codice della strada, il versamento del contributo unificato nell’importo (attuale, ma per quanto?) di € 37,00 comporta mediamente, di fatto, il pagamento di una somma equivalente alla sanzione (es: per il divieto di sosta, la sanzione minima che si versa alla notifica del verbale è pari ad € 38,00). Sto denunciando ormai da mesi, in tanti articoli sulla stampa e sul sito dell’Associazione degli Avvocati Romani, la vera e propria aggressione che un certo potere economico, per il tramite della politica, sta effettuando nei confronti dei cittadini, con provvedimenti legislativi che di fatto limitano (se non eliminano) alcuni diritti che la Costituzione della Repubblica pone a presidio del corretto svolgimento dei rapporti sociali.  Con questa logica e con queste finalità, prendendo spunto da due recenti sentenze della Corte Costituzionale, ho deciso di intraprendere un’azione personale a tutela dei cittadini tesa alla dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 212 della legge finanziaria 2010 sopra specificato. Ho utilizzato due ordinanze-ingiunzione notificate al sottoscritto, al fine di non far rischiare nulla ai miei assistiti, derivanti da multe per violazioni al Codice della Strada (divieti di sosta) per esercitare il diritto, che ritengo un dovere, di portare davanti al Supremo Giudice delle Leggi una normativa che ritengo incostituzionale per violazione dei seguenti articoli: 3, 24 e 53 della Costituzione. La strada intrapresa di non versare il contributo unificato è necessitata. Infatti le pronunzie della Corte Costituzionale avevano dichiarato inammissibili le questioni di costituzionalità sollevate dai Giudici di Pace rimettenti per carenza di interesse dei ricorrenti, avendo gli stessi già versato il contributo per l’iscrizione a ruolo. Del resto, una delle due sentenze ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità ex art. 24 per carenza di interesse anche per la ragione che il ricorso innanzi il Giudice di Pace fosse stato effettivamente discusso. Unica strada da intraprendere, quindi, quella di farsi sanzionare dall’Agenzia delle Entrate e presentare le eccezioni di incostituzionalità davanti alla Commissione Tributaria Provinciale in sede di opposizione al provvedimento di iscrizione a ruolo o all’intimazione. Dobbiamo utilizzare le nostre conoscenze del diritto e la nostra professionalità per far comprendere agli italiani la realtà e cioè che la nostra categoria è rimasta l’unico vero presidio a garanzia e tutela dei diritti dei cittadini. Con azioni concrete e con la forza delle idee ce la possiamo fare.

(Da Mondoprofessionisti del 4.11.2011)