lunedì 7 novembre 2011

Micropermanenti senza danno morale, nuova questione alla Consulta

Viene riproposta dal Giudice di pace di Torino (emendata dalle censure mosse nella ordinanza in data 28 aprile 2011, n. 157 di inammissibilità della Consulta per ravvisate carenze di prospettazione da parte del giudice di pace a quo) la questione di Costituzionalità dell’art. 139 c.d.a. in ordina alla violazione delle norme della Costituzione che impediscono il riconoscimento del danno morale nella liquidazione delle micropermanneti del codice delle assicurazioni, con impossibilità, dunque, di assicurare il medesimo risarcimento che avrebbe avuto il danneggiato con medesime lesioni causate da altro fatto illecito diverso dai sinistri stradali e della navigazione.
Le censure mosse dal Giudice di Pace d Torino possono sintetizzarsi nella quantificazione obbligatoria del danno biologico da parte del danneggiato di un sinistro stradale con riferimento a quanto stabilito dall’articolo 139 del d.l.vo n. 209/2005; in particolare viene affermata l’impossibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 139 in relazione ai mutati indirizzi giurisprudenziali quali recepiti dal diritto vivente posto che detta norma non lascia spazi di manovra al giudicante il quale si deve limitare ad un conteggio matematico che impedisce un’adeguata personalizzazione del danno. A fronte della rigida limitazione risarcitoria imposta al danneggiato questi non ottiene alcun vantaggio diretto od indiretto nei confronti del responsabile o del suo assicuratore come potrebbe essere ad esempio una responsabilità oggettiva dell’assicuratore stesso. Non pare poi ragionevole sostenere che l’interesse all’esercizio dell’attività assicurativa possa essere ritenuto preminente su quello all’integrale risarcimento del danno alla persona. Matura il sospetto di incostituzionalità delle norme di cui agli articoli 138 e 139 Codice delle Assicurazioni ove le stesse fossero reinterpretate alla luce del «nuovo» art. 2059 c.c. così come concepito dalle Sezioni Unite.” (così in motivazione Corte d’Appello di Torino 30/10/2009 n. 1315).
Viene anche censurata, non infondatamente, la violazione dell’art. 76 della Costituzione per la ancata previsione nella legge delega 23/7/2003 n. 229 di un limite per la liquidazione del danno alla persona , liquidabile in base alle tabelle normative in misura inferiore, a parità di lesioni, a quanto in precedenza liquidato con le tabelle in uso presso i vari tribunali.
Infatti il danno biologico può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto.
La L. n. 229/2003 all’art. 4 dispone testualmente: “Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15/3/1997 n. 59, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali; b) tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonché dell’informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio…”.
L’art. 139 si pone in posizione opposta rispetto ai criteri guida della legge delega che risultano pur sempre indirizzati alla tutela del contraente più debole e comunque del consumatore del servizio assicurativo.
Viene anche opportunamente segnalata la violazione dell’articolo 3 comma 2 della Costituzione a fronte dello squilibrio esistente tra la personalizzazione del danno dell’infortunato effettuata secondo le tabelle in uso presso i vari Tribunali e quella concessa dai criteri di cui all’art. 139 che pongono limiti rigidi.
Non si comprende, infatti, perché una stessa lesione debba essere risarcita in modo diverso a seconda che derivi da una caduta dal motorino piuttosto che da una caduta da cavallo.
Porta, inoltre, la normativa di cui all’art. 139 del c.d.a. (ma uguali considerazioni valgono per l’art. 138 c.d.a.) a trattare in maniera uguale situazioni di fatto diverse con evidente violazione del principio di uguaglianza di fronte alla legge, impedendosi al giudicante di personalizzare la liquidazione del danno biologico adeguandola alle caratteristiche del singolo caso concreto con il limite dell’aumento massimo del quinto (20%).
In sintesi, quindi, il danneggiato da eventi della circolazione stradale viene risarcito con i limiti di legge, mentre questi finirebbero per non operare per il soggetto danneggiato da altri eventi.
Viene dedotta la impossibilità di riconoscere il danno morale come in precedenza accadeva nella pratica.
L’interesse per la decisione della Consulta è evidente in quanto la decisione si riverbererà anche sulla liquidazione della macropermanenti del codice delle assicurazioni, essendo imminente l’entrata in vigore della relativa tabella.
La valutazione della Corte Costituzionale non sarà comunque neutra (sempre che decida di affrontare la questione) in quanto suscettibile di notevoli riflessi economici sia per le compagnie di assicurazione che per i danneggiati , a seconda della decisione che verrà adottata.
Va, comunque, segnalato, un orientamento (che va sempre più consolidandosi della Suprema Corte) che ritiene liquidabile , all’interno del danno non patrimoniale, il danno morale quale voce autonoma di danno (cfr. Cass. 12 settembre 2011, n. 18641) che consentirebbe una interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 138 e 139 del c.d.a. , superando la questione di Costituzionalità, ma assicurando anche ai danneggiati da sinistri stradale e della circolazione il medesimo trattamento riservato ai danneggiati da altri e diversi sinistri.
Si ripropone il commento alla prima ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale del Giudice di pace di Torino, trattandosi delle medesime questioni già sollevate con la precedente ordinanza.

(Da Altalex del 2.11.2011. Nota di Domenico Chindemi)