lunedì 21 novembre 2011

Infrazione stradale da apparecchi elettronici senza contestazione immediata

Cass. civ. Sez. II, sent. 15.11.2011, n. 23882

E' legittima la sentenza che ha annullato il verbale di accertamento inerente ad un'infrazione stradale rilevata dagli apparecchi elettronici in assenza della contestazione immediata, allorché risulti che tale contestazione era invero necessaria trattandosi di un'infrazione commessa su una strada non inclusa nell'elenco di legge o nell'apposito decreto prefettizio delle strade per le quali non è possibile il fermo del veicolo ai fini della contestazione immediata delle infrazioni.
Spetta al Prefetto l'individuazione delle strade, o dei singoli tratti di esse, diverse dalla autostrade o dalle strade extraurbane principali, in cui non è possibile il fermo del veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni.
Il quesito di diritto di cui all'art. 366 bis c.p.c. deve essere inteso quale sintesi logico-giuridica della questione che consenta al Giudice di legittimità di enunciare una regula iuris da applicare nel caso in esame. Risulta, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione in cui il quesito di diritto prescinda totalmente dalla fattispecie concreta rilevante nella controversia, impedendo così al Giudice di legittimità di comprendere, in base alla sola sua lettura, l'errore di diritto asseritamente compiuto dal Giudice di merito e di rispondere al quesito de quo enunciando la citata regula iuris.

(Da telediritto.it del 18.11.2011)