martedì 17 gennaio 2012

Vizi formali cartella, opposizione con forme ordinarie

La Corte di Cassazione con la sentenza 19 ottobre 2011, n. 21598 ha rigettato l’opposizione ordinaria di un cittadino proposta avverso alcune cartelle di pagamento, notificate da Equitalia.
In precedenza, il giudice di pace aveva respinto l’opposizione del contribuente, il quale avrebbe  dovuto proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Dello stesso avviso è stata la Suprema Corte, secondo cui, avverso la cartella esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è ammissibile  “l'opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, soltanto ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale, in quanto sia mancata la notificazione dell'ordinanza- ingiunzione o del processo verbale di contestazione: in tal caso l'opposizione consente all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori. Qualora invece la cartella esattoriale sia stata notificata per attivare il procedimento esecutivo di riscossione della sanzione, la cui debenza è stata già definitivamente accertata, il destinatario che voglia contestare l'esistenza del titolo esecutivo può esperire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 ovvero, se intenda dedurre vizi formali della cartella, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., secondo le forme ordinarie (Cass. n. 5871 del 2007; Cass. 21793 del 2010).
Inoltre, i Giudici di Piazza Cavour hanno puntualizzato che l’individuazione del mezzo di impugnazione avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta sulla base del principio dell'apparenza, ovvero con riferimento alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice a quo, a prescindere da quella delle parti. 
Nel caso in esame il Giudice di pace, aveva dichiarato inammissibile l'opposizione a cartella esattoriale presentata nelle forme di cui alla L. n. 689 del 1981, in quanto il ricorrente non ha proposto opposizione all'esecuzione.
Sulla scorta delle suesposte motivazioni, l’unico rimedio esperibile contro la sentenza del Giudice di pace depositata dopo il 2 marzo 2006, sarebbe stato l'appello e non  il ricorso per Cassazione, proponibile, qualora il Giudice del merito avesse qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione e si fosse pronunciato sul merito della stessa.
Per tali ragioni, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso in quanto inammissibile.

(Da Altalex del 30.11.2011. Nota di Maria Elena Bagnato)