martedì 3 gennaio 2012

Contribuenti minimi, da quest’anno imposta sostitutiva scende al 5%

Dal 1° gennaio 2012 i contribuenti minimi, in possesso dei requisiti previsti dalle nuove disposizioni, non saranno più soggetti alla ritenuta d'acconto e l'imposta sostitutiva passerà  dal vecchio regime dei minimi (20%) al nuovo dei "super-minimi" (5%).
Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con il provvedimento 22 dicembre 2011, n. 185825 contenente le indicazioni sull'applicazione del regime contabile agevolato (art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n. 98).
Le fatture emesse dovranno essere modificate se non saranno pagate entro il 31 dicembre 2011.
Sono esclusi dal regime contabile agevolato i soggetti di cui all’articolo 3 del D.M. 2 gennaio 2008.
I contribuenti minimi possono optare per l’applicazione del regime contabile ordinario: l’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime contabile ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata
Inoltre, con il provvedimento 22 dicembre 2011, n. 185820, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito anche che le persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo dal 1° gennaio 2012 (ovvero che l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007, e che possiedono i requisiti previsti all’articolo 1, commi da 96 a 99 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall’articolo 2 del decreto ministeriale 2 gennaio 2008) accedono al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, a condizione che siano in possesso anche dei requisiti stabiliti dal comma 2 dell’articolo 27 del Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.
Il regime fiscale di vantaggio si applica per il periodo di imposta di inizio attività e per i quattro successivi.
I soggetti che non hanno ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età possono continuare ad applicare il regime fiscale di vantaggio fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, senza esercitare alcuna opzione espressa.

(Da Altalex del 23.12.2011)