martedì 24 gennaio 2012

Farmaci prescritti dietro compenso, è corruzione

Cass. pen., Sez. VI, ud. 26.9.2011 - dep. 16.1.2012, n. 1207

Il medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale che prescriva ai pazienti farmaci segnalati da promotori di ditte farmaceutiche dietro compenso di somme di denaro per ogni singolo pezzo prescritto, stante la qualità soggettiva di pubblico ufficiale rivestita, pone in essere una condotta idonea alla configurabilità del delitto di corruzione. Una tale qualità soggettiva riveste, invero, elemento specializzante, sotto il profilo della qualità dell'agente, rispetto al reato di comparaggio, ex T.U.L.S. (R.D. n. 1265 del 1934), che contempla quale destinatari tutti quanti, indifferenziatamente, esercitino una professione sanitaria.
La condotta rilevante ai fini dell'art. 123, D.Lgs. n. 219 del 2006, sanzionata a norma dell'art. 147, comma quinto, del medesimo provvedimento, deve ritenersi prodromica rispetto a quella, denominata di comparaggio di cui agli artt. 170-172, R.D. n. 1265 del 1934, dato che in questa è contenuto l'ulteriore elemento dello scopo dell'agente di agevolare la diffusione di specialità medicinali. Sicché il rapporto fra le due fattispecie incriminatrici si configura secondo lo schema del cd. reato necessariamente progressivo, che rende applicabile solo la fattispecie più ampia.

(Da telediritto.it del 20.1.2012)