lunedì 16 gennaio 2012

Modificato art. 645 c.p.c. su opposizione a d.i.

A conferma di quanto già anticipato su AGANews del 9.12.2011, pubblichiamo il testo della legge n. 218 del 29.12.2011, relativa alla modifica dell’articolo 645 e interpretazione autentica dell’articolo 165 c.p.c. in materia di opposizione al decreto ingiuntivo.
La legge, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5.1.2012, entrerà in vigore dal prossimo 20 gennaio 2012.
Da tale data il  nuovo testo dell’art. 645 cpc sarà il seguente:

Art. 645.
(Opposizione)

L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all’art. 638. Contemporaneamente l’ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell’opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull’originale del decreto.
In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito.

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La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

Art. 1
      Modifica all’articolo 645 del codice di procedura civile

1. Al secondo comma  dell’articolo  645  del  codice  di  procedura
civile, le parole: «ma i termini di  comparizione  sono  ridotti  a
metà» sono soppresse.

Art. 2
      Disposizione transitoria
  1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in  vigore  della
presente legge, l’articolo 165, primo comma, del codice di  procedura
civile si interpreta nel  senso  che  la  riduzione  del  termine  di
costituzione  dell’attore  ivi  prevista  si  applica,  nel  caso  di
opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato
all’opposto un termine di comparizione  inferiore  a  quello  di  cui
all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sarà  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi’ 29 dicembre 2011