martedì 31 gennaio 2012

Danni da sinistro stradale, credito cedibile

Il credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni patrimoniali da sinistro stradale, può formare oggetto di cessione.
E’ quanto disposto dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, nella sentenza 10 gennaio 2012, n. 52. Il caso riguardava la cessione del diritto di credito al risarcimento dei danni materiali da sinistro stradale, esclusa dal giudice dell’appello. Avverso tale pronuncia, la società cessionaria del suddetto credito proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
La Suprema Corte ha puntualizzato che l'art. 1260 c.c. pone il principio della libera cessione del credito, per cui la cedibilità dello stesso è possibile anche senza il consenso del debitore ceduto, a meno che il credito abbia carattere strettamente personale o che vi sia un divieto legale o negoziale di cessione.
Per perfezionare la cessione del credito, di solito è necessario e sufficiente l'accordo tra cedente e cessionario, che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio, con effetti traslativi immediati non solo tra di essi.
Come già evidenziato in numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità, anche il credito al risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo esso di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo (Cass., 13/5/2009, n. 11095; Cass., 5/11/2004, n. 21192; Cass., 21/4/1986, n. 2812).
Nella vicenda in oggetto ricorre un’ ipotesi di cessione onerosa, per cui il cedente è tenuto a garantire il nomen verum, ovvero l'esistenza del credito al tempo della cessione (art. 1266 c.c.).
La cessione del credito avviene in favore del cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie personali e reali, anche con gli altri accessori (art. 1263, 1 co., c.c.), tra i quali rientrano i poteri connessi al contenuto e all'esercizio del credito, ovvero i rimedi convenzionali contro l'inadempimento (come la clausola penale). Pertanto, il cessionario potrà esercitare tutte le azioni previste dalla legge a tutela del credito, volte cioè ad ottenerne la realizzazione, per cui può fare valere l'acquisito diritto di credito al risarcimento nei confronti del debitore ceduto non in base all'art. 144, d.lgs. n. 209 del 2005, bensì in ragione del titolo costituito dal contratto di cessione del credito, quale effetto naturale del medesimo (art. 1374 c.c.).
Nel caso in esame, il giudice dell'appello aveva disatteso il suindicato principio, escludendo la cedibilità del credito risarcitorio da risarcimento del danno patrimoniale da circolazione stradale, con effetti negativi anche sul concreto esercizio della tutela giurisdizionale dei diritti.
Per tali ragioni, la Suprema Corte ha cassato l'impugnata sentenza con rinvio, in applicazione del principio di diritto, secondo cui “il credito da risarcimento del danno patrimoniale da sinistro stradale è suscettibile di cessione ex artt. 1260 ss. c.c., e il cessionario può in base a tale titolo domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto.”

(Da Altalex del 25.1.2012. Nota di Maria Elena Bagnato)