lunedì 9 gennaio 2012

La molestia può essere indiretta

Si chiamano molestie telefoniche e valgono anche quando sono "indirette".
Questi i fatti che ha analizzato la Corte di Cassazione con sentenza n. 47667: una donna, per ripicca nei confronti dell'ex, ha pubblicato su un sito internet "per adulti" il numero di telefono dell'uomo che si è così ritrovato, da un giorno all'altro, subissato di chiamate da parte di persone a lui sconosciute.
Certo, ha analizzato la Corte, le chiamate non erano effettuate tecnicamente dalla donna, ma i fatti non la scagionano comunque dall'accusa di molestie telefoniche regolamentate dall'articolo 660 del codice penale che prevede pene severe (l'arresto fino a 6 mesi o la multa fino a 516 euro per chi "in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo").
Dunque, il chiarimento della Corte, ha posto l'attenzione su un tema molto delicato: anche gli autori/autrici indiretti di molestie rischiano seriamente di incorrere in reati penali.

Alberta Perolo (da famigliacristiana.it del 27.12.2011)