sabato 15 ottobre 2011

Volo cancellato, anche danno morale al passeggero

I passeggeri aerei, oltre a richiedere il risarcimento del danno materiale subito se il volo viene cancellato, potranno - in presenza di determinate condizioni - avanzare domanda per ottenere anche il risarcimento dei danni morali. A stabilirlo è la Corte di giustizia UE, nel procedimento che vede coinvolti 7 cittadini iberici contro l'Air France.
Il caso. Sette cittadini spagnoli, imbarcati sul volo Parigi- Vigo, decollavano all'ora prevista, ma poco dopo l'aereo rientrava all'aeroporto Charles de Gaulle a causa di un problema tecnico. Il giorno dopo, i passeggeri erano stati imbarcati su altri voli, e tutti hanno richiesto anche un indennizzo per il danno morale, oltre al risarcimento per il danno materiale subito. Il tribunale spagnolo, nel frattempo adito, si è rivolto alla Corte di Giustizia per stabilire:
- se il caso in esame potesse essere equipararto all'ipotesi di cancellazione del volo, e
- se il 'risarcimento supplementare' che i passeggeri possono chiedere copra qualunque tipo di danno, incluso quello morale.
L'aereo decolla ma poi rientra all'aeroporto di partenza: si ha cancellazione del volo.
Relativamente alla prima questione, i giudici europei hanno precisato che la "nozione di 'cancellazione' non si riferisce esclusivamente all'ipotesi in cui l'aereo non sia affatto partito ma comprende anche il caso in cui un aereo è partito ma, per una qualsivoglia ragione, è stato poi costretto a rientrare all'aeroporto di partenza, dove i passeggeri sono stati trasferiti su altri voli". Il volo, quindi, "non può essere considerato effettuato".
Sì al risarcimento dei danni morali. Con riferimento al secondo quesito, la Corte UE ha affermato che "la nozione di risarcimento supplementare consente al giudice nazionale, alle condizioni previste dalla convenzione di Montreal o dal diritto nazionale, di concedere il risarcimento del danno morale derivato dall'inadempimento del contratto di trasporto aereo".
La valutazione spetta al giudice nazionale. Tuttavia, chiariscono i giudici del Lussemburgo, "il giudice nazionale non può utilizzare la nozione di risarcimento supplementare quale fondamento giuridico per condannare il vettore aereo a rimborsare ai passeggeri, il cui volo ha subito un ritardo oppure è stato cancellato, le spese che gli stessi hanno dovuto sostenere a causa dell’inadempimento da parte del citato vettore degli obblighi di sostegno e assistenza".

(Da avvocati.it del 14.10.2011)