mercoledì 26 ottobre 2011

Parcella avvocato, interessi dalla domanda giudiziale

Se la determinazione dell’esatto ammontare del credito per prestazioni di patrocinio legale viene rimessa al giudice, la costituzione in mora può aversi unicamente dalla domanda giudiziale: questo rappresenta il dies a quo dal quale decorrono gli interessi legali, e non quindi dalla notifica della parcella al cliente. Questo il dictum della Corte di Cassazione espresso con la sentenza 10 ottobre 2011, n. 20806.
Un avvocato ottenne dal Tribunale un decreto ingiuntivo avverso un soggetto titolare di una ditta individuale, per il pagamento del corrispettivo del patrocinio prestato nell’ambito di un giudizio svoltosi in due gradi. L’ingiunto propone opposizione che trova il proprio epilogo con una sentenza dove i motivi dell’opposizione sono riconosciuti parzialmente fondati. In seguito la Corte di Appello statuisce che gli interessi legali sulla somma dovuta a titolo di parcella professionale devono essere corrisposti a far data dalla spedizione della parcella al cliente. Lo stesso Collegio giudica inoltre equiparabile, ad un formale atto di messa in mora, la spedizione della parcella al cliente. Pertanto detto cliente propone ricorso per cassazione.
La difesa del cliente sostiene che la pronunzia impugnata ha considerato liquido ed esigibile il credito per prestazioni d’opera sulla base della redazione della parcella spedita al cliente e per aver pertanto considerato siffatto adempimento come atto di messa in mora, non prendendo in considerazione l’incertezza del quantum dovuto della parcella, redatta sulla base delle tariffe professionali.
Gli ermellini affermano che, nonostante non venga richiesta espressamente la liquidità del credito dall’istituto della messa in mora, perché sia configurabile un colpevole ritardo nel pagamento del debito occorre che sussista una “sufficiente certezza” del suo importo. Nel caso in cui la determinazione del credito venga affidata al giudice, solo dalla liquidazione operata da questi può aversi un valido atto di costituzione in mora. Pertanto, qualora la determinazione dell’ammontare di un’obbligazione venga rimessa alla sede giudiziale, per la costituzione in mora del debitore occorre la domanda, quale, in ipotesi, la notifica del decreto ingiuntivo emesso dal giudice su istanza del professionista.
La Corte rileva infine che quando un giudizio ha per oggetto la determinazione del credito per prestazioni professionali, nell’ambito del quale al giudice si chiede di determinare anche se la pretesa dell’avvocato sia "congrua", appare confermata l’importanza, nel circoscrivere il “quantum debeatur”, di tale liquidazione giudiziale, essendo demandato al giudice di statuire in merito alla rilevanza della materia controversa al fine di individuare lo scaglione tariffario utilizzabile e, nell’ambito di un minimo ed un massimo, dare rilievo ad “elementi non obiettivamente ponderabili al momento della spedizione della parcella, quali l’importanza dei risultati conseguiti, il pregio dell’opera professionale e le difficoltà incontrate nell’espletamento dell’incarico”.

(Da Altalex del 26.10.2011. Nota di Laura Biarella)