martedì 25 ottobre 2011

Truffa agli stand, organizzatore fiera deve risarcire

L’organizzatore della fiera deve risarcire i danni subiti dal cliente, se quest’ultimo, nel corso dell’evento espositivo, viene truffato nell'acquisto di prodotti da venditori privi dell'iscrizione alla Camera di commercio. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19802/2011.
Il caso. Durante l’evento 'ExpoSavona 2000', una signora aveva dato un acconto sul prezzo definitivo di una merce che le sarebbe stata successivamente consegnata; in realtà mai recapitata. Il venditore che aveva affittato lo stand nel quale la donna aveva fatto il suo acquisto, era risultato non più reperibile, non risultava iscritto alla Camera di Commercio e aveva fornito una partita Iva appartenente a una ditta fallita. Il caso della signora non era isolato. Infatti, si è scoperto poi che nei giorni dell'Expo l’uomo aveva truffato anche altri compratori. Per ottenere il risarcimento del danno la signora aveva citato in giudizio la società che aveva organizzato la fiera. Se in primo grado il tribunale negava il diritto al risarcimento, la Corte d'appello ribaltava il verdetto, condannando la società. Invano, quest’ultima ha presentato ricorso per cassazione, sostenendo di non poter essere chiamata a rifondere i danni al posto del venditore-truffatore.
Il giudizio di legittimità. Di diverso avviso è la Suprema Corte: dall'esame delle dichiarazioni rese dallo stesso titolare della società é stato accertato che "l'iscrizione delle ditte partecipanti alla manifestazione era avvenuta senza alcun controllo sui dati dalle stesse comunicate, mentre una condotta normalmente diligente avrebbe imposto l'esibizione e la verifica del certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, delle partite Iva e di quant'altro fosse necessario ad attestare l'esistenza e la titolarità della ditta".
La società organizzatrice dell’evento è stata quindi condannata anche a pagare 2.200 euro per le spese del giudizio.

(Da avvocati.it del 20.10.2011)