domenica 9 ottobre 2011

Parcella insufficiente a provare lavoro svolto

Assistiti insolventi o avvocati furbacchioni? La sentenza 19750 della Corte di Cassazione fa un po' di chiarezza per tutti quei casi che hanno come protagonisti clienti che impugnano i decreti ingiuntivi emessi nei loro confronti da parte dei loro avvocati: questi ultimi, nel giudizio di opposizione, devono documentare le prestazioni concretamente effettuate.
In sintesi, per testimoniare il lavoro effettuato dall'avvocato, non è sufficiente la parcella vistata dall'Ordine che serve solo ad attestare la conformità della tariffa.
Già la Corte territoriale si era espressa in questi termini: "Dall'esame della documentazione prodotta dall'appellato a dimostrazione dei crediti dallo stesso vantati per l'attività professionale svolta in favore del cliente non era dato rinvenire alcun atto processuale a fondamento dell'opera asseritamente prestata".
E ancora, la Cassazione: "È, infatti, noto che la sola parcella corredata dal parere del consiglio dell'ordine, sulla base della quale il professionista abbia ottenuto il decreto ingiuntivo contro il cliente, se è vincolante per il giudice nella fase monitoria, non lo è nel giudizio di opposizione poiché il parere attesta la conformità della parcella stessa alla tariffa legalmente approvata ma non prova, in caso di contestazione del debitore, la effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate, né è vincolante per il giudice della cognizione in ordine alla liquidazione degli onorari, per cui la presunzione di veridicità da cui è assistita la parcella riconosciuta conforme alla tariffa non esclude né inverte l'onere probatorio che incombe sul professionista creditore sia quanto alle prestazioni effettivamente eseguite che quanto alla misura degli importi richiesti".
Nel caso di specie la Corte ha posto a carico del professionista l'onere della prova circa l'esistenza del credito vantato facendo riferimento alla documentazione prodotta.

Alberta Perolo (da famigliacristiana.it del 4.10.2011)