lunedì 24 ottobre 2011

Etilometro e mancata informativa al difensore: nullità a regime intermedio

È annullabile l’alcool test nel caso in cui si eccepisca la mancata informativa sul difensore.
Il test alcolemico per l’individuazione dello stato di ebbrezza è un atto urgente sullo stato delle persone, al quale il difensore ha facoltà di assistere, in forza dell’articolo 356 c.p.p., senza il diritto ad essere previamente avvisato del compimento dell’atto.
In tal modo si è espresso il Tribunale di Cassino con la sentenza 14 luglio 2011, n. 334, con la quale è stato, altresì, chiarito che la confisca deve essere revocata poiché dagli atti redatti dall’organo di polizia municipale non risulta in maniera incontrovertibile che l’autoveicolo sia del proprietario del trasgressore.
Della sopra menzionata facoltà del difensore, il soggetto sottoposto alle indagini deve essere avvisato, anche nella ipotesi in cui non sia prevista la nomina di un difensore d’ufficio.
Nel caso in cui vi sia difetto dell’avvertimento vi è nullità, non assoluta, bensì di regime intermedio.
Tale nullità potrà essere sanata se non è dedotta prima del compimento dell’atto, oppure, ove possibile, subito dopo ex art. 182, comma 2, c.p.p.
Nella decisione che qui si commenta il Tribunale, ricordando precedente giurisprudenza di legittimità sul tema (cfr. Cass., Sez. I, sentenza 21 settembre 2004, n. 41095), ha precisato che “il principio per il quale -nel caso di mutamento della composizione dell'organo giudicante non è possibile utilizzare direttamente le prove precedentemente acquisite, mediante lettura dei relativi verbali, senza il consenso delle parti - non implica che, qualora detto consenso manchi, detti verbali debbano essere stralciati dal fascicolo per il dibattimento, del quale fanno parte integrante, in quanto relativi ad una fase che, pur soggetta a rinnovazione, conserva il carattere dì attività legittimamente compiuta. Ne deriva che, ove in sede di rinnovazione il soggetto esaminato confermi le precedenti dichiarazioni e le parti non ritengano di chiedergli chiarimenti o di formulare nuove domande e contestazioni, è legittimo utilizzare per relationem il contenuto materiale di tali precedenti dichiarazioni, in quanto atti legittimi dei processo”.

(Da Altalex del 17.10.2011. Nota di Manuela Rinaldi)