martedì 18 ottobre 2011

Lotto: patti chiari (scritti), amicizia lunga


Due donne, due amiche, una passione in comune che le ha messe una contro l’altra. è il curioso destino che ha investito queste accanite giocatrici del lotto. Tra settembre 2001 e marzo 2002 scommettono oltre 100.000 euro sul numero ritardatario 14, ruota di Genova.
Ad anticipare il denaro sembra sia sempre la stessa che, ad un certo punto, decide di smettere e chiede alla "socia", così come pareva fossero d’accordo, il rimborso della metà della cifra fino a quel momento spesa. L’amica, però, non ne vuole sapere di sborsare 50.000 euro e inizia così un lungo tira e molla giudiziario. La convenuta si è difesa asserendo di non aver mai stretto alcun accordo ed eccependo comunque, trattandosi di debito di gioco, l’incoercibilità della pretesa promessa ai sensi dell’articolo 1933 del codice civile. Il Tribunale decide di respingere il ricorso: quei soldi non le spettano. In appello, la soccombente fa leva sul rilievo che l’accordo intercorso era collegato a un gioco autorizzato dallo Stato e pertanto si doveva ritenere munito di azione in giudizio ai sensi dell’articolo 2935 del codice civile: la Corte di Appello di Torino conferma però la decisione di primo grado ritenendo che l’articolo 1935 sia applicabile solo nei rapporti diretti tra il giocatore e l’organizzatore del gioco autorizzato; non, invece, nei rapporti tra giocatori.
Alla Cassazione l’ultima parola: «Va premesso che la stessa ricorrente afferma di avere anticipato alla controparte il denaro per le giocate nell’ambito di un rapporto nel quale entrambe intendevano correre i rischi del gioco, dividendone le spese e le eventuali vincite. Essa pertanto non può invocare in suo favore i principi più volte enunciati dalla giurisprudenza in tema di mutuo fra giocatori, secondo cui il mutuante ha normalmente azione in giudizio per la restituzione delle somme mutuate, salvo che si dimostri che egli stesso abbia voluto partecipare al gioco o avesse un diretto interesse a favorire la partecipazione al gioco del mutuatario». La ricorrente fonda la sua pretesa su principi diversi, cioè sul fatto che l’accordo stipulato (di cui la controparte contesta l’esistenza) è collegato a un gioco autorizzato e pertanto da sottoporre alla disposizione dell’articolo 1935.
Tale tesi per la Cassazione non può essere in alcun modo condivisa: "L’art. 1935 cod. civ. dispone che "Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, quando siano legalmente autorizzate", facendo espresso riferimento ai rapporti del giocatore con la lotteria, cioè con l’ente che gestisce il gioco autorizzato». Nulla, invece, autorizza ad estendere la medesima disciplina ai molteplici e variegati accordi che possono ruotare intorno al giocatore e ai suoi compari, ma che non vengono ad assumere alcuna evidenza esterna, né alcun rilievo, nei confronti dell’ente organizzatore del gioco. Le leggi che regolano il gioco del lotto, citate dalla ricorrente, non contengono alcun accenno a tal genere di accordi e neppure formalmente prevedono la possibilità che la ricevuta della giocata sia intestata a più persone. L’eventuale intestazione plurima darebbe senz’altro luogo ad azione in giudizio, venendo a istituire un rapporto diretto tra i giocatori e la lotteria. «Ma la stessa regola non può valere per gli accordi meramente privati fra i giocatori».
In conclusione: gli accordi privati che ruotano intorno al gioco, ancorché autorizzato, restano al di fuori di ogni regolamentazione, affidati alle passioni e alle influenze reciproche, nell’ambito di quei rapporti sociali che (non a caso) la legge considera non meritevoli di tutela.

Alberta Perolo (da famigliacristiana.it del 17.10.2011)