martedì 20 settembre 2011

La costituzione del pegno non autorizza la banca a incamerare somme

Cass. civ., Sez. I, 12.9.2011, n. 18597

Laddove la costituzione del pegno non autorizzi la banca all'incameramento di somme bensì alla semplice restituzione del titolo o documento comporta la necessità di accertamento del relativo credito attraverso l'insinuazione al passivo del fallimento. Si esula dalla disciplina del pegno irregolare e si rientra nell'ipotesi del pegno regolare qualora il cliente dell'istituto di credito vincoli, a garanzia del proprio adempimento, un titolo di credito o un documento di legittimazione individuati, quale un libretto di deposito al risparmio, senza, tuttavia, conferire alla banca il potere di disporre del relativo diritto. Nell'ipotesi del pegno regolare, invero, la banca non acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento, con l'obbligo di riversare il relativo ammontare, ma è tenuta alla restituzione del titolo o del documento, con la conseguenza che il creditore assistito da pegno regolare, in relazione al quale deve escludersi la compensazione che opera nel pegno irregolare come modalità tipica di esercizio del diritto di prelazione, al fine di ottenere il soddisfacimento del suo credito è tenuto ad insinuarsi nel passivo fallimentare ex art. 53 della legge fallimentare.